Ordinanza n. 64/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 30
dicembre 1963 dal Consiglio comunale di Pizzo su ricorsi di Vinci
Francesco ed altri contro Antonetti Domenico ed altri, iscritta al n.
39 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione del
30 dicembre 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;
che non c'e stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 1962 ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento
agli artt. 102,103, 104 e 130 della Costituzione, con motivazione che
si riferisce espressamente al diritto di difesa consacrato nell'art. 24
della Costituzione;
che questa Corte con ordinanza n. 8 del 1964 ha inoltre dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli stessi artt. 82 e 83 del D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, in
riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che motivi analoghi a quelli proposti dal Consiglio comunale di
Pizzo sono stati prospettati ed esaminati nelle cause conclusesi con le
predette decisioni;
che pertanto non sussistono ragioni per discostarsi dalle
precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integra per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
T. U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali,
proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo
comma, della Costituzione, con la deliberazione 30 dicembre 1963 del
Consiglio comunale di Pizzo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte