Ordinanza n. 64/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 414legge 533/1973
- art. 416legge 533/1973
- art. 1legge 533/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416,
secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma,
421, secondo comma, 423, secondo comma, 431, primo e ultimo comma, del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno
1975 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Teodori
Giuseppe e la Banca Nazionale dell'Agricoltura, iscritta al n. 451 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Visto l'atto di costituzione della Banca Nazionale della
Agricoltura;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 21 giugno 1975 il pretore di Roma ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di
legittimità costituzionale aventi ad oggetto:
1) gli artt. 414, 416, commi secondo e terzo, 418, comma primo,
cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n.
533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria),
sotto il profilo che essi determinerebbero una irragionevole disparità
di trattamento delle parti sul piano processuale del convenuto e non
anche per quella dell'attore in relazione: a) alla proposizione della
domanda riconvenzionale e delle eccezioni non rilevabili di ufficio; b)
all'indicazione specifica dei mezzi di prova e al contestuale deposito
dei documenti; c) all'istanza di modifica dell'originario decreto di
fissazione della udienza;
2) l'art. 420, commi primo e quinto, cod. proc. civ., come
modificato dall'art. 1 legge n. 533 del 1973, sotto il profilo che
detta norma, attribuendo solo all'attore nuovi poteri quali l'emendatio
libelli e la proposizione di nuove prove, determinerebbe una situazione
di disparità tra le parti, priva di ragionevole giustificazione;
3) l'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ. (il quale prevede che
il giudice possa disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione
di ogni mezzo di prova) sotto il profilo che la norma, non consentendo
alla parte interessata la possibilità di formulare prova contraria, ne
pregiudicherebbe le possibilità di difesa;
4) l'art. 423, secondo comma, cod. proc. civ. (il quale prevede la
possibilità di emettere su istanza del lavoratore un'ordinanza per il
pagamento di somme, a titolo provvisorio, "quando il giudice ritenga il
diritto accertato e nei limiti per cui ritiene già raggiunta la
prova") e l'art. 431 stesso codice (il quale dispone l'immediata
esecutorietà delle sentenze di condanna in favore del lavoratore
prevedendo, altresì, la possibilità di eseguire la sentenza con il
solo dispositivo) sotto il profilo che dette norme darebbero luogo ad
una situazione di irragionevole disparità tra le parti del processo;
che nel giudizio si è costituita la Banca Nazionale
dell'Agricoltura chiedendo che le questioni proposte relativamente agli
artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma e 420 cod. proc.
civ. siano dichiarate fondate.
Considerato che le questioni sub 1) e 2), concernenti gli artt.
414, 416, 418 e 420 cod. proc. civ., sono identiche ad altre questioni
dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977,
successiva all'ordinanza in epigrafe; che le questioni riguardanti gli
artt. 421, 423 appaiono manifestamente prive di ogni carattere di
pregiudizialità, e quindi di rilevanza in quanto nel giudizio a quo
non era stata disposta d'ufficio l'ammissione di mezzi di prova né
alcuna delle parti aveva proposto domanda per ottenere la
provvisionale;
che questa Corte ha già dichiarato inammissibili - per difetto di
rilevanza - questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art.
431 cod. proc. civ. proposte, come quella sollevata con l'ordinanza in
epigrafe, nel corso di un giudizio di primo grado (sent. nn. 16 e 17
del 1977);
che non sono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che
possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 421, 423 e 431 cod. proc. civ.
sollevate dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 414, 416, 418 e 420 cod. proc. civ.
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal pretore di Roma
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte