Ordinanza n. 64/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 10Costituzione
- art. 11Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 5legge 416/1989
- art. 6legge 848/1955
citata
- art. 456Codice di procedura penale
- art. 458Codice di procedura penale
- art. 143Codice di procedura penale
- art. 6legge 39/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, 148,
terzo comma, e 168 del codice di procedura penale, promosso con
l'ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal Pretore di Pistoia nel
procedimento penale a carico di Flutra Velcani ed altra, iscritta al
n. 640 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di due
cittadine albanesi, le quali erano risultate non in grado di
esprimersi correttamente in italiano, il Pretore di Pistoia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 555,
148, terzo comma, e 168 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che
il decreto di citazione e la relata di notifica siano redatti in una
lingua comprensibile per l'imputato;
che, secondo il giudice a quo, le disposizioni impugnate
violerebbero:
a) l'art. 24 della Costituzione, in quanto non consentirebbero
all'imputato un reale esercizio del diritto di difesa;
b) l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
disparità di trattamento, in quanto comporterebbero una
discriminazione degli imputati stranieri in confronto agli imputati
italiani nell'uso della lingua;
c) l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
irragionevolezza, in quanto, mentre l'art. 5 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n.
39, prevede per gli atti amministrativi concernenti il soggiorno e
l'espulsione dello straniero la notifica dell'atto e la sua
traduzione in una lingua che l'interessato sia in grado di
comprendere, una simile disposizione non esiste per la notifica del
decreto di citazione a giudizio, nonostante il livello molto più
alto dei valori coinvolti nel processo penale;
d) gli artt. 10 e 11 della Costituzione, in relazione alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma
il 14 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, in
quanto, non dando perfetta attuazione al disposto dell'art. 6, terzo
comma, lettera a), della citata Convenzione, il quale richiede che
l'accusato venga informato in una lingua a lui nota del contenuto
delle accuse che gli sono rivolte, non consentirebbero la
conformazione dell'ordinamento italiano alle norme di diritto
internazionale riconosciute e in particolare alle limitazioni della
sovranità derivanti dalla ratifica della Convenzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il
quale, riportandosi a quanto dedotto in altro analogo giudizio, ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che questione analoga a quella oggetto del presente
giudizio, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e
76 della Costituzione, è stata già esaminata da questa Corte e
ritenuta non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la
sentenza n. 10 del 1993;
che, in particolare, in quella decisione questa Corte ha
affermato che la mancanza di un espresso obbligo di traduzione nella
lingua nota all'imputato straniero sia del decreto di citazione a
giudizio davanti al pretore (art. 555 c.p.p.), sia dell'avviso
contenuto nel decreto di giudizio immediato, concernente la facoltà
di richiedere il giudizio abbreviato (art. 456, secondo comma, e 458,
primo comma, c.p.p.), non può impedire la piena espansione della
garanzia assicurata dall'art. 143, primo comma, c.p.p., in
conformità ai diritti dell'imputato riconosciuti dalle convenzioni
internazionali ratificate in Italia e dall'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, dovendosi, quindi, immediatamente procedere alla
nomina di un interprete o di un traduttore al verificarsi della
circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte
della persona nei cui confronti si procede;
che, peraltro, il diritto a farsi assistere gratuitamente da un
interprete - derivante dall'art. 143, primo comma, c.p.p.,
interpretato in connessione con l'art. 6, terzo comma, lettera a),
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali - comporta che l'attività di assistenza svolta
da quest'ultimo a favore dell'indagato ricomprende, fra l'altro, la
traduzione in tutti i suoi elementi costitutivi del decreto di
citazione a giudizio;
che l'ordinanza di rimessione, anche se prospetta la violazione
di parametri in parte diversi da quelli in riferimento ai quali la
questione di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate
è già stata esaminata - segnatamente quelli relativi agli artt. 10
e 11 della Costituzione - non contiene, tuttavia, argomenti ulteriori
rispetto a quelli già valutati da questa Corte nella sentenza n. 10
del 1993;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
oggetto del presente giudizio, deve essere dichiarata manifestamente
infondata, in quanto già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, con la citata sentenza n. 10 del 1993.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 555, 148, terzo comma, e 168 c.p.p.,
sollevata dal Pretore di Pistoia, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dell'art. 3 della Costituzione, anche in relazione
all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, e degli artt. 10 e 11
della Costituzione, in relazione all'art. 6, terzo comma, lettera a),
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata
con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte