Ordinanza n. 666/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e
militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre
1975 dalla Corte dei Conti - Sezione III Giurisdizionale - sul
ricorso proposto da Trincossi Elena, iscritta al n. 885 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 63 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 24 novembre
1975, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e
militari dello Stato), nella parte in cui non consente la
computabilità a domanda, a fini di quiescenza, dei servizi che,
comunque prestati, non abbiano costituito titolo per l'inquadramento
degli interessati nelle amministrazioni statali;
che, ad avviso del giudice a quo, l'essere stato il beneficio
della computabilità, ai fini suddetti, limitato al solo caso di
servizi che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle
amministrazioni statali, determina una irrazionale disparità di
trattamento fra i cottimisti che, come la parte privata del giudizio
a quo, hanno avuto accesso all'impiego statale di ruolo solo per
effetto di apposito concorso pubblico e gli altri, i quali, in virtù
di disposizioni emanate successivamente all'ammissione di detta parte
nei ruoli dello Stato (art. 21, legge n. 959/62 e art. 21, legge n.
249/68), hanno potuto ottenere la stabilità del rapporto di servizio
sulla sola base dell'attività anteriormente prestata;
che, secondo lo stesso giudice, tale disparità di trattamento
si ripercuote sul diritto del lavoratore ad una retribuzione
proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato,
determinandone l'illegittima compressione, considerato che il
trattamento pensionistico va configurato come retribuzione differita;
Considerato che la norma impugnata, come riconosce anche il
giudice remittente, costituisce una disposizione eccezionale con la
quale il legislatore ha sancito la computabilità in questione di
servizi comunque resi, a prescindere, cioè, da una loro determinata
qualificazione e sotto la sola condizione della loro utilizzabilità
ai fini dell'inquadramento in ruolo;
che proprio in relazione a siffatto carattere eccezionale, detta
norma non può essere assunta come elemento di valutazione ai fini
del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del
principio di eguaglianza, giusto l'orientamento in tal senso
ripetutamente espresso da questa Corte, in riferimento a norme di
analoga natura;
che, peraltro, in materia previdenziale, l'art. 38 Cost. si
presenta come disposizione speciale ed assorbente rispetto a quella
di cui all'art. 36 Cost. (invocato nella specie) e che essa non
esclude la possibilità che il legislatore subordini a determinate
condizioni e requisiti il diritto alle prestazioni assicurative e
previdenziali;
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei
Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:666 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte