Ordinanza n. 68/1996
Altra decisione · depositata il 08/03/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 629/1994
- art. 3legge 9/1995
- art. 3legge 319/1976
- art. 21legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 9Costituzione
- art. 6legge 319/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e
6, comma 2, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche
alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) e
dell'art. 3 e dell'intero testo del decreto-legge 16 gennaio 1995, n.
9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature
e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature), promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1994 dal
pretore di Brindisi; il 20 marzo 1995 dal pretore di Roma, sezione
distaccata di Castelnuovo di Porto; il 2 marzo 1995, il 23 febbraio
1995, il 30 gennaio 1995, il 3 marzo 1995, il 9 febbraio 1995 (n. 2
ordinanze), il 16 febbraio 1995 e il 9 febbraio 1995 dal pretore di
Ferrara; il 24 febbraio 1995 dal pretore di Roma, sezione distaccata
di Castelnuovo di Porto; il 3 marzo 1995 e il 10 febbraio 1995 (n. 2
ordinanze) dal pretore di Ferrara; il 2 dicembre 1994 dal pretore di
Brindisi; il 20 marzo 1995 e il 20 gennaio 1995 (n. 4 ordinanze) dal
pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 16
febbraio 1995 dal pretore di Ferrara, sezione distaccata di Cento;
iscritte rispettivamente ai nn. 585, 617, 635, 644, 645, 646, 647,
648, 673, 674, 694, 726, 727, 734, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 838
del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, prima serie speciale, nn. 41, 42, 43, 44, 46, 47 e
50, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto emesse il 2
dicembre 1994 (r.o. nn. 585 e 747 del 1995), nel corso di altrettanti
procedimenti penali promossi nei confronti di persone imputate per
aver effettuato scarichi non autorizzati o eccedenti i limiti di
accettabilità, il pretore di Brindisi ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 10, 11, 32 e 77 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale del decreto-legge 16 novembre 1994, n.
629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature), denunciando l'art. 3, comma 1 (che modifica il regime
delle sanzioni stabilite dal terzo comma dell'art. 21 della legge 10
maggio 1976, n. 319 per gli scarichi eccedenti i limiti di
accettabilità), e l'art. 6, comma 2 (che prevede sanzioni
amministrative pecuniarie per chi effettua senza autorizzazione
scarichi civili e di pubbliche fognature nelle acque, sul suolo o nel
sottosuolo);
che, con riferimento all'art. 77 della Costituzione, il pretore
di Brindisi ritiene che il decreto-legge, reiterato con il medesimo
contenuto, manchi del requisito della necessità ed urgenza,
presupposto necessario per l'adozione da parte del Governo di atti
aventi forza di legge;
che le disposizioni denunciate sarebbero in contrasto anche con
il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), per
l'ingiustificata disparità di trattamento determinata dalla
depenalizzazione delle contravvenzioni concernenti gli scarichi non
autorizzati o eccedenti i limiti di tollerabilità provenienti da
insediamenti civili, mentre costituiscono reato gli scarichi
egualmente non autorizzati o eccedenti i limiti di tollerabilità
provenienti da insediamenti produttivi. Inoltre sarebbe irrazionale
la previsione di sanzioni più lievi per condotte che causano un
maggiore danno all'ambiente, rispetto alle sanzioni stabilite per
ipotesi di minore gravità;
che, secondo il pretore rimettente, sarebbero violati il diritto
alla salute (art. 32, della Costituzione), configurato come diritto
all'ambiente salubre, e gli artt. 10 e 11 della Costituzione, perché
la disciplina adottata contrasterebbe con i vincoli posti dalla
normativa comunitaria, in particolare con la direttiva 91/271/CEE del
21 maggio 1991;
che anche nei confronti del successivo decreto-legge 16 gennaio
1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature), che ha disciplinato la medesima materia, sono state
sollevate questioni di legittimità costituzionale, che lo
coinvolgono nella sua interezza o si riferiscono al solo art. 3. Le
questioni sono state sollevate nel corso di altrettanti procedimenti
penali, indicando diversi parametri costituzionali, con ordinanze
emesse dai pretori di Ferrara, il 30 gennaio (r.o. 645 del 1995), il
9 febbraio (r.o. nn. 647, 648 e 674 del 1995), il 10 febbraio (r.o.
nn. 727 e 734 del 1995), il 16 febbraio (r.o. n. 673 del 1995), il 23
febbraio (r.o. n. 644 del 1995), il 2 marzo (r.o. n. 635 del 1995) ed
il 3 marzo 1995 (r.o. nn. 646 e 726 del 1995); dal pretore di
Ferrara, sezione distaccata di Cento, con ordinanza emessa il 16
febbraio 1995 (r.o. n. 838 del 1995); dal pretore di Roma, sezione
distaccata di Castelnuovo di Porto, con ordinanze emesse il 20
gennaio (r.o. nn. 749, 750, 751 e 752 del 1995), il 24 febbraio
(r.o. n. 694 del 1995) ed il 20 marzo 1995 (r.o. nn. 617 e 748 del
1995);
che tutte le ordinanze considerano l'art. 3, il quale modifica la
disciplina delle sanzioni, originariamente stabilita dal terzo comma
dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi oltre i
limiti di accettabilità, o l'intero decreto-legge n. 9 del 1995 in
contrasto con gli artt. 25 e 77 della Costituzione, mancando i
presupposti di necessità ed urgenza che legittimano l'adozione da
parte del Governo di atti con forza di legge. Inoltre la successione
di decreti-legge non convertiti, con un contenuto in parte
differente, determinerebbe un trattamento diverso di fattispecie
identiche, con violazione dei principi di riserva di legge e di
certezza del diritto in materia penale, perché le stesse condotte
sarebbero valutate diversamente a seconda che il giudizio sia
adottato sotto la vigenza di uno o dell'altro decreto-legge;
che, in particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995
determinerebbe, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, un
trattamento differente di fattispecie identiche, se giudicate sotto
la vigenza di diversi decreti-legge, ed una irrazionale disparità
nel regime delle sanzioni, essendo punite con minore severità
condotte che causano un maggiore danno all'ambiente rispetto a
violazioni meno gravi. Viene inoltre prospettata la violazione del
diritto alla salute (art. 32, della Costituzione), configurato come
diritto all'ambiente salubre; dell'art. 9, secondo comma, della
Costituzione, per la mancata tutela del paesaggio, inteso come
ambiente naturale; dell'art. 10, della Costituzione o degli artt. 10
e 11 della Costituzione, perché la disciplina adottata sarebbe in
contrasto con i vincoli posti dalla normativa comunitaria, in
particolare con la direttiva 91/271/CEE; dell'art. 41, della
Costituzionale, giacché si determinerebbe una situazione di
svantaggio per le imprese servite da scarichi che non recapitano in
pubbliche fognature, le quali hanno dovuto effettuare investimenti
per adeguare i propri impianti alle norme di tutela ambientale, a
differenza delle imprese i cui scarichi recapitano in pubbliche
fognature;
che, nei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 585 e 747
del 1995 (relative a disposizioni contenute nel decreto-legge n. 629
del 1994), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità delle questioni, non essendo stato il
decreto-legge convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione;
Considerato che le ordinanze di rimessione si riferiscono tutte
alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature: alcune
denunciano disposizioni del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629,
altre il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (nella sua interezza o
limitatamente all'art. 3);
che essendo prospettate questioni identiche o connesse,
concernenti la disciplina della stessa materia, i giudizi possono
essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che i due decreti-legge sottoposti a verifica di legittimità
costituzionale sono decaduti, non essendo stati convertiti in legge
entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione
(come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
serie generale, nn. 12 e 65, del 16 gennaio 1995 e del 18 marzo
1995);
che la materia è stata successivamente disciplinata dal
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 17 maggio 1995, n. 172. Nella sua
configurazione definitiva, la disciplina della materia risulta per
più aspetti mutata rispetto a quella considerata nelle diverse
ordinanze di rinvio. Tra l'altro è venuto meno il comma 2 dell'art.
3 del decreto-legge n. 9 del 1995; non è più prevista
l'autorizzazione in sanatoria, già contenuta nell'art. 7 del
decreto-legge n. 9 del 1995; è esclusa l'applicazione di sanzioni ai
pubblici amministratori che alla data di accertamento della
violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati
alla depurazione delle acque (norma introdotta nell'art. 3 del
decreto-legge n. 79 del 1995 dalla legge di conversione);
che, essendo mutato il quadro normativo complessivo, gli atti
vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché essi valutino se, in
base alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora
rilevanti nei giudizi principali (ordinanza n. 535 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici
rimettenti indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte