Ordinanza n. 68/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 312/1985
- art. 1legge 312/1985
usata come parametro
citata
- art. 734Codice penale
- art. 1-sexieslegge 1497/1939
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del
d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art.
1 della legge di conversione 8 agosto 1985 n. 431, promossi con sette
ordinanze emesse tra il 19 marzo ed il 28 maggio 1997 dal pretore di
Roma, sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn.
416, 490, 491, 495, 496, 633 e 634 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35 e 40,
prima serie speciale dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con
sette ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 19 marzo e il 28
maggio 1997 (r.o. nn. 490, 491, 495, 496, 633, 634 del 1997), nel
corso di altrettanti procedimenti penali nei quali era chiamato ad
applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n.
312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto
1985, n. 431, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della predetta norma;
che, ad avviso del giudice a quo, essa si porrebbe anzitutto in
contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione (per quanto il
richiamo a tale secondo parametro, pur presente nella parte motiva di
tutte le ordinanze, figuri, poi, nel dispositivo delle sole ordinanze
r.o. nn. 416 e 491 del 1997), rimandando alla nozione di aree
protette quale desumibile dalla espressa elencazione normativa di cui
all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 312 del 1985, che individua
i beni oggetto di tutela per categoria;
che siffatta elencazione sarebbe illegittima, non consentendo che
la individuazione dei beni con naturale attitudine al vincolo, e
conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione,
avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere
conoscibili le ragioni che connotano il particolare pregio del bene,
sia per consentire ai privati di introdurre le proprie osservazioni
ed istanze;
che, inoltre, la norma in questione recherebbe vulnus all'art. 9
della Costituzione, introducendo un regime particolarmente afflittivo
senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con
interessi effettivamente sussistenti, proprio per non essere la
tutela del valore ambientale affidata a concreti atti della pubblica
autorità di individuazione del bene da tutelare;
che, parimenti, essa, per il suo carattere prevalentemente
formale, risulterebbe irragionevolmente più afflittiva rispetto alla
previsione di cui all'art. 734 cod. pen., che considera la
deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale;
che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 1-sexies
violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
per il contrasto con il principio della legalità, avuto riguardo
alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della
condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla
violazione delle disposizioni dello stesso decreto-legge n. 312 del
1985;
che in tutti i predetti giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità delle
questioni, non avendo il giudice rimettente esposto alcun elemento
descrittivo delle fattispecie oggetto dei procedimenti penali a
quibus e, nel merito, per la manifesta infondatezza;
Considerato che l'identità delle questioni consente che esse siano
trattate e decise congiuntamente;
che, per quanto riguarda la eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, essa risulta
infondata in quanto, pur nella lacunosità delle ordinanze di
rimessione con riguardo al punto della motivazione sulla rilevanza
delle questioni sollevate nei giudizi a quibus è possibile,
tuttavia, rinvenire elementi idonei a consentire una valutazione
positiva sulla sussistenza della rilevanza stessa;
che, nel merito, quanto al rilievo secondo il quale la legge n.
431 del 1985 elenca i beni da tutelare per categoria, anziché
affidare la relativa individuazione ad atti concreti della pubblica
autorità, questa Corte ha ripetutamente affermato che la ratio della
introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati risiede nella
valutazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, che può
risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto,
salvaguardato nella sua interezza (sentenze nn. 247/1997, 67/1992 e
151/1986; ordinanza n. 431/1991);
che tali considerazioni rendono altresì ragione della manifesta
infondatezza dell'ulteriore censura relativa alla mancata osservanza,
nell'apposizione del vincolo di cui si tratta, delle forme del giusto
procedimento, la cui disciplina, del resto, è rimessa alla
discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e
del rispetto dei principi costituzionali (sentenza n. 312/1995);
che, quanto alla lamentata violazione dell'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, questa Corte ha già ritenuto infondate
analoghe questioni sollevate con riferimento al medesimo rilievo,
osservando che "la scansione... dell'ambito sanzionatorio e della
conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli,
sulla base della tipologia di condotte incriminate... risulta, alla
luce sia della interpretazione adeguatrice operata dalla
giurisprudenza che dell'indirizzo interpretativo della Corte di
cassazione, corrispondere ai precetti di determinatezza della
sanzione penale, soddisfacendo, inoltre, il canone di adeguatezza e
congruità della pena nel rapporto di proporzionalità, sia nel
minimo che nel massimo, alla tutela del bene presidiato dalla norma"
(sentenza n. 247/1997; v. anche sentenze nn. 122/1993 e 67/1992);
che, d'altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha
ripetutamente posto in evidenza che l'accentuata severità del
trattamento, che può risultare dalla norma di cui si tratta, trova
giustificazione nella entità sociale dei beni protetti e nel
ricordato carattere generale, immediato ed interinale, della tutela
che la legge ha inteso apprestare di fronte alla urgente necessità
di reprimere comportamenti tali da produrre all'integrità ambientale
danni gravi e talvolta irreparabili (sentenze nn. 269 e 122 del
1993);
che questa Corte ha, altresì, già esaminato il problema del
diverso, e più grave, livello sanzionatorio previsto dall'art.
1-sexies rispetto al trattamento riservato a chi compia opere di
trasformazione non autorizzata in zona vincolata ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497, osservando che le censure avverso un
differente trattamento sanzionatorio operante su piani diversi, quali
sono quelle di cui si tratta, sono manifestamente infondate per la
non comparabilità dei due sistemi presi in considerazione, l'uno dei
quali (legge n. 1497 del 1939) prevede una tutela diretta alla
preservazione di cose e località di particolare pregio estetico
isolatamente considerate, mentre l'altro (decreto-legge n. 312 del
1985, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431)
introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e
globalità, implicante una riconsiderazione assidua dell'intero
territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico
culturale;
che, anche per quanto concerne l'offensività in concreto delle
condotte incriminate, è sufficiente richiamare l'indirizzo
interpretativo di questa Corte, secondo il quale l'accertamento della
stessa è in ogni caso devoluto al sindacato del giudice penale (v.,
da ultimo, sentenza n. 247 del 1997);
che, pertanto, tutte le questioni sollevate dal giudice a quo
devono essere dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l.
27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della
legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevate, in riferimento
agli artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte