Ordinanza n. 7/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1981 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del
d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (t.u. delle leggi sugli assegni
familiari) promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1980 dal Pretore di
Arezzo, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Imbroglini Lina ed
altre e l'I.N.P.S., iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 9
luglio 1980.
Visto l'atto di costituzione di Caposciutti Rosa;
udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che il pretore di Arezzo, con ordinanza emessa l'8 aprile
1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità degli articoli 3 e 6 del d.P.R.
30 maggio 1955, n. 797, per la parte in cui discriminano i coniugi tra
loro ai fini della corresponsione degli assegni familiari.
Considerato che, con sentenza n. 105 del 1980 di questa Corte, è
già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme
denunziate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38
della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe indicata - degli artt. 3
e 6 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni
familiari, già dichiarati illegittimi con la sentenza n. 105 del 1980:
l'art. 3, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari,
spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in
alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli
stessi limiti previsti per il lavoratore; l'art. 6, nella parte in cui
non dispone che gli assegni familiari, spettanti per il coniuge a
carico, possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse
condizioni previste per il marito lavoratore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte