Ordinanza n. 708/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 2948,
nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2, del codice civile,
promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Roma
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra gli eredi di De Angelis
Antonio e l'Università Internazionale degli Studi Sociali Pro Deo ed
altro, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di De Angelis Adolfo ed altri, del
C.I.P., dell'Università Pro Deo e dell'Ordine dei Frati Predicatori
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 24 gennaio
1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2,
cod. civ., in riferimento agli artt 2, 3, 4, e 36 della Costituzione;
che il sospetto di incostituzionalità colpisce le norme in
esame nella parte in cui consentono che la prescrizione dei diritti
patrimoniali connessi al rapporto di lavoro decorre anche durante la
permanenza dello stato di subordinazione all'autorità ecclesiastica
da parte del lavoratore;
che, secondo il giudice remittente, il predetto stato di
subordinazione (gerarchica e socio-economica) all'autorità
ecclesiastica comporterebbe impedimento al libero esercizio dei
diritti inerenti allo svolgimento di un'attività lavorativa anche
successivamente alla cessazione di questa, e fino a quando perduri lo
stesso stato di subordinazione;
che, infatti, il timore di sanzioni a sue iniziative non
condivise da superiori, costituirebbe per l'ecclesiastico una remora
all'esercizio dei diritti inerenti ad un rapporto di lavoro già
cessato;
che, del resto, ad avviso del giudice a quo, la situazione in
esame sarebbe assimilabile a quella già considerata dalla Corte
nella sentenza n. 63 del 1966, in materia di prescrizione dei diritti
dei lavoratori relativa a rapporti non presidiati dalla stabilità;
che nel giudizio si sono costituiti l'Associazione per
l'Università Internazionale degli Studi Sociali "Pro Deo", l'Ordine
dei Frati Predicatori, il C.I.P. - Centro Investimenti Partecipazioni
s.r.l. - ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
tutti concludendo per la infondatezza della questione; mentre
conclusioni di opposto tenore hanno spiegato i Signori Adolfo,
Angelo, Antonello e Fabio De Angelis, in qualità di coeredi del
defunto Mons. Prof. Antonio De Angelis;
Considerato che le norme esaminate determinano la specifica durata
dei diritti in relazione alle oggettive caratteristiche dei rapporti
cui ineriscono ed attengono perciò ai contenuti sostanziali dei
rapporti medesimi;
che, per contro, nessun rilievo può assumere, sul decorso dei
termini prescrizionali, una particolare condizione personale di uno
dei soggetti del rapporto non derivante dalla peculiarità di questo
e non incidente sulla sua connotazione;
che, in particolare, ai fini del soddisfacimento dei diritti
patrimoniali inerenti ad uno specifico rapporto ormai cessato, la
condizione di ecclesiastico propria dell' ex prestatore di lavoro,
non costituisce ragione di debolezza nei confronti dell' ex datore di
lavoro, pubblico o privato, cui non spetta alcun potere di incidere
sulla successiva possibilità di occupazione del detto prestatore;
che, pertanto la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e
2956, nn. 1 e 2, cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 4 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma con la ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:708 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte