Ordinanza n. 709/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 8
della legge della Regione Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, (Norme
urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) promosso con
ordinanza emessa il 16 dicembre 1983 dal Tribunale di Siena nel
procedimento penale a carico di Barbagallo Salvatore, iscritta al n.
235 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, il Tribunale di Siena, nel corso del procedimento
penale pendente in grado di appello a carico di Barbagallo Salvatore,
imputato di avere operato la trasformazione di un annesso agricolo
per necessità inerenti alla coltivazione e custodia del fondo dopo
il rifiuto espresso dall'Amministrazione Comunale a rilasciare la
relativa concessione edilizia, ai sensi della legge regionale della
Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, ha sollevato, con ordinanza del 16
dicembre 1983, questione di legittimità costituzionale degli artt.
2, 3 e 8 della stessa legge:
A) in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto, nel disciplinare
le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per
uso abitativo nonché le modificazioni degli stessi, non si
limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma
disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, travalicando i
limiti assegnati dai principi fondamentali della normativa statale
alla potestà legislativa regionale;
B) in riferimento agli artt. 3, 16 e 41 Cost. in quanto, in
violazione del principio di uguaglianza, il vincolo di non
edificabilità sarebbe escluso solo nei confronti della categoria
degli agricoltori, mentre tutti gli altri soggetti sarebbero limitati
dalla normativa in questione sia nella libertà di circolazione e di
soggiorno, sia in quella di iniziativa economica;
C) in riferimento agli artt. 31, 32 e 35 Cost. Tale censura è
rivolta essenzialmente all'art. 3 della legge regionale della Toscana
19 febbraio 1979, n. 10, il quale, disponendo limitazioni alle
edificazioni e ristrutturazioni - in particolare, stabilendo che gli
edifici rurali di nuova costruzione destinati ad abitazione dei
coltivatori non possono eccedere i mq. 110, oltre a mq. 70 per tutti
i conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinità lederebbe
gli interessi, costituzionalmente tutelati, alla formazione della
famiglia, alla salute e al lavoro;
che nel giudizio è intervenuta la Regione Toscana, che ha
concluso per la infondatezza della questione sollevata;
Considerato che, quanto alla censura sub A), il "vincolo
generalizzato inedificativo" disposto, secondo il giudice a quo,
dalla legge in esame, in realtà non è che una disciplina del
territorio in conformità agli strumenti urbanistici - suscettibili
di varianti, come previsto dall'art. 1, u.c., della legge regionale
n. 10 del 1979 - in piena armonia con i principi della legislazione
statale che prevedono una normativa differenziata, per le zone
agricole, rispetto a quella relativa ad altre zone;
che, con riferimento ai rilievi sub B), le norme in questione
non determinano alcuna disparità di trattamento, in quanto la
valutazione sulla edificabilità delle zone agricole non si ricollega
ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare
destinazione dei beni;
che nemmeno è ravvisabile alcuna violazione dei principi di cui
agli artt. 16 e 41 Cost., in quanto, come questa Corte ha già avuto
modo di affermare, (v. sent. 64 del 1963) i vincoli posti dalle leggi
in materia urbanistica non incidono nella libertà di circolazione e
di soggiorno e, d'altra parte, non è fondatamente sostenibile la
esistenza di un nesso tra i vincoli di edificabilità stabiliti in
zona agricola e la compressione illegittima dell'iniziativa
economica;
che, quanto alla questione sub C), è palesemente da escludere
la abilitazione delle esigenze aziendali e familiari degli
agricoltori, dedotta nell'ordinanza di rimessione, avuto riguardo
alla circostanza che, nel quadro della pianificazione territoriale e
nel rispetto della destinazione agricola, la legge regionale n. 10
del 1979 ha comunque previsto, come risulta dal terzo comma dell'art.
3, la possibilità di ampliamenti degli edifici, nei limiti delle
dimensioni prefissate, in correlazione alla concreta necessità delle
famiglie dei coltivatori;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della legge della Regione Toscana
19 febbraio 1979 n. 10, (Norme urbanistiche transitorie relative alle
zone agricole) sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento agli
artt. 3, 16, 31, 32, 35, 41 e 117 della Costituzione con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:709 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte