Ordinanza n. 71/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 312/1985
- art. 1legge 312/1985
- art. 82d.P.R. 616/1977
- art. 1legge 382/1975
usata come parametro
citata
- art. 734Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del
d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, (Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale) introdotto dall'art.
1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 e dell'art. 82,
quinto comma, lettera h) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382) aggiunto dall'art. 1 del d.-l. n. 312 del 1985,
convertito, con modificazioni, nella legge 431 del 1985, promossi con
ordinanze emesse il 17 dicembre 1997, il 23 aprile 1997, il 14
gennaio 1998, il 4 febbraio 1998, il 16 gennaio 1998, l'11 febbraio
1998, il 20 febbraio 1998 e l'11 marzo 1998 (n. 2 ordinanze) dal
pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 9 gennaio 1998 (n.
2 ordinanze), il 5 dicembre 1997, il 14 novembre 1997, il 5 dicembre
1997 ed il 13 marzo 1998 dal pretore di Roma, sezione distaccata di
Castelnuovo di Porto, rispettivamente iscritte ai nn. 218, 226, 285,
286, 304, 466, 467, 468, 469, 699, 700, 701, 702, 703 e 704 del
registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 14, 15, 17, 18, 26 e 40, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con
sette ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 23 aprile 1997 e
l'11 marzo 1998 (r.o. nn. 226, 285, 286, 304, 467, 468 e 469 del
1998), nel corso di altrettanti procedimenti penali, nei quali era
chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies del d.-l. 27
giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge
di conversione 8 agosto 1985, n. 431, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della predetta norma;
che, ad avviso del giudice a quo essa si porrebbe anzitutto in
contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione (per quanto il
richiamo a tale secondo parametro, pur presente nella parte motiva di
ciascuna delle ordinanze, figuri, poi, nel dispositivo della sola
ordinanza n. 226), per il rinvio, dalla stessa operato, alla nozione
di aree protette, quale desumibile dalla espressa elencazione
normativa di cui all'art. 1 del medesimo d.l. n. 312 del 1985, che
identifica i beni oggetto di tutela per categoria, e che sarebbe
illegittima, non consentendo che la individuazione dei beni con
naturale attitudine al vincolo, e conseguenti limitazioni al diritto
di godimento e di disposizione, avvenga nelle forme del giusto
procedimento, sia al fine di rendere riconoscibili le ragioni che
connotano il particolare pregio del bene, sia per consentire ai
privati di formulare le proprie osservazioni ed istanze;
che, inoltre, la norma in questione arrecherebbe vulnus all'art.
9 della Costituzione, introducendo un regime particolarmente
afflittivo, senza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con
interessi effettivamente sussistenti, proprio per non essere la
tutela del valore ambientale affidata a concreti atti della pubblica
autorità di individuazione del bene da tutelare;
che la medesima norma, per il suo carattere prevalentemente
formale, risulterebbe irragionevolmente più afflittiva rispetto alla
previsione di cui all'art. 734 cod. pen., che considera la
deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale;
che l'art. 1-sexies violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, per il contrasto con il principio della
legalità, avuto riguardo alla indeterminatezza della pena da
applicare, oltre che della condotta incriminata, individuata con
generico riferimento alla violazione delle disposizioni dello stesso
d.l. n. 312 del 1985; e che, per le stesse ragioni, deve intendersi
denunciato, in assenza di motivazione al riguardo, il contrasto con
l'art. 27 della Costituzione;
che nei giudizi introdotti con ordinanze r.o. nn.226, 285, 286,
467, 468 e 469 del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
che la medesima questione, in riferimento ai medesimi parametri,
è stata sollevata dallo stesso pretore di Roma, sezione distaccata
di Tivoli, con altre due ordinanze, di identico contenuto, emesse
rispettivamente il 17 dicembre 1997 e l'11 febbraio 1998 (r.o. nn.
218 e 466 del 1998), nonché dal pretore di Roma, sezione distaccata
di Castelnuovo di Porto, con sei ordinanze di identico contenuto,
emesse tra il 14 novembre 1997 e il 13 marzo 1998 (r.o. nn. 699-704
del 1998);
che con le predette ordinanze è stata, altresì, sollevata
questione di legittimità costituzionale (come risulta dalla parte
motiva delle ordinanze stesse, pur in assenza del relativo
riferimento nel dispositivo) dell'art. 82, quinto comma, lettera h),
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall'art. 1
del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 431 del 1985;
che, ad avviso dei giudici a quibus la predetta norma, nel
sottoporre a vincolo paesaggistico tutte le zone gravate da usi
civici e le aree assegnate alle università agrarie, violerebbe:
l'art. 9 della Costituzione, che comporta che il valore
estetico-culturale sia ragionevolmente individuato e preventivamente
riconosciuto e sia effettivamente sussistente, in relazione a
caratteristiche ad esso proprie e non attraverso la utilizzazione di
caratteri e/o qualificazioni meramente giuridiche;
l'art. 42 della Costituzione, per l'illegittimo vincolo ablatorio
apposto a beni individuati senza alcun riferimento alla loro
struttura fisica ubicazionale e/o morfologica;
l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di
trattamento tra i cittadini proprietari, possessori e utenti di aree
gravate da usi civici, che vedono gravemente limitate le facoltà di
godimento ed utilizzo loro spettanti, senza che sia mai stata
accertata la relativa valenza paesistica, e gli altri cittadini;
l'art. 97 della Costituzione e il principio del giusto
procedimento, interferendosi nell'attività di gestione delle aree e
nell'esercizio delle facoltà e dei diritti dei proprietari e utenti
senza alcuna norma di coordinamento e procedimentale;
che anche in tali giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza
delle questioni.
Considerato che, in relazione alla sostanziale identità dei
contenuti delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei giudizi;
che le questioni di legittimità costituzionale oggi sollevate
sono già state risolte nel senso della manifesta infondatezza con la
ordinanza n. 316 del 1998, e, per quanto riguarda quelle relative
all'art. 1-sexies del d.l. n. 312 del 1985, ancor prima con
l'ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche, per taluni profili, l'ordinanza
n. 158 del 1998);
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno
1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge
di conversione 8 agosto, 1985, n. 431, sollevate, in riferimento agli
artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, dai
Pretori di Roma, sezioni distaccate di Tivoli e di Castelnuovo di
Porto, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 82, quinto comma, lettera h),
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall'art. 1
del d.-l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 431 del 1985, sollevate, in riferimento agli artt. 9, 42, 3
e 97 della Costituzione, dai Pretori di Roma, sezioni distaccate di
Tivoli e di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte