Ordinanza n. 712/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 942/1977
- art. 16legge 41/1978
usata come parametro
citata
- art. 10legge 160/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 23
dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1978, n. 41 e dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, (Provvedimenti in materia previdenziali) promosso con ordinanza
emessa il 14 novembre 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento
civile vertente tra Gerosa Giulio ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al
n. 564 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visti gli atti di costituzione di Gerosa Giulio ed altri e
dell'I.N.P.S.nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 14 novembre
1983, corretta nel dispositivo con ordinanza in data 10 marzo 1984,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 23 dicembre
1977 n. 942, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978 n. 41 e 16, della legge 21 dicembre 1978 n. 843;
Considerato che oggetto del dubbio di illegittimità
costituzionale è il sistema di adeguamento delle pensioni stabilito
dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, quale, per effetto
delle censurate disposizioni, risulta applicabile ai titolari di
pensioni del tipo liquidate in favore degli attori nel giudizio a quo
(Fondo di previdenza per il personale di volo);
che, invero, ad avviso del giudice remittente, detto sistema,
prevedendo l'adeguamento solo in parte attraverso un meccanismo
proporzionale all'ammontare della pensione ed aggiungendo a questa,
per altra parte una quota fissa, indifferente alla misura della
pensione medesima, discrimina irrazionalmente i titolari di pensione
superiore al minimo, soggette al ripetuto sistema di adeguamento,
rispetto ai titolari di trattamenti pari o inferiori al minimo, per i
quali opera, invece, il sistema perequativo previsto dall'art. 9
della stessa legge n. 160 del 1975 ed integralmente proporzionale
all'ammontare di tale trattamento;
che, in questi termini, la questione risulta già dichiarata
infondata da questa Corte con la sentenza n. 12 del 1986 e che
l'ordinanza di rimessione non prospetta ulteriori profili di
illegittimità o argomenti che non trovino risposta in tale
decisione, non diversamente dalle difese svolte dalla parte privata
costituita, sostanzialmente risolventisi in mere note critiche della
ratio e del fondamento della decisione stessa;
che, pertanto la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e
16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, (Provvedimenti in materia
previdenziale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.,
dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:712 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte