Ordinanza n. 72/1989
Altra decisione · depositata il 23/02/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 1022/1941
- art. 2legge 180/1981
- art. 9legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 15legge 180/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio
decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare
di pace e di guerra e norme complementari), dell'art. 2 della legge 7
maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
di pace) e dell'art. 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117
(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civili dei magistrati), promossi con 41
ordinanze emesse dal Tribunale militare di Padova, iscritte dal n.
386 al n. 392 e dal n. 515 al n. 548 del registro ordinanze 1988 e
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 35, 36 e 42,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con le ordinanze
indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 9 settembre 1941, n.
1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme
complementari), dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180
(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e dell'art.
9 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civili dei magistrati), in riferimento agli artt. 3, 13, 28, 97, 101,
105, 107 e 108 Cost., giacché dalla mancanza, verificatasi a seguito
della sentenza di questa Corte n. 266 del 1988, di organi competenti
ad esercitare il potere disciplinare nei confronti dei magistrati
militari discenderebbero le seguenti violazioni:
1) degli artt. 28, 97, primo comma, 105 e 107 Cost., restando la
responsabilità disciplinare priva del requisito della deterrenza;
2) dell'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto la previsione
della responsabilità civile e penale non basterebbe, da sola, a
garantire il pieno rispetto della legge da parte del giudice
militare;
3) dell'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di
trattamento, tra imputato militare giudicato dal giudice militare,
ossia da un giudice non soggetto ad attuale e concreta
responsabilità disciplinare, ed imputato militare giudicato (per
effetto di connessione) dal giudice ordinario, ossia da un giudice
passibile di sanzione disciplinare e, pertanto, più vincolato alla
legge;
4) dell'art. 13 Cost., in quanto la libertà personale potrebbe
venir limitata, al di fuori dei casi e modi normativamente previsti,
ad opera d'un giudice la cui totale soggezione alla legge non sarebbe
sufficientemente garantita;
5) dell'art. 108, secondo comma, Cost., poiché non vi sarebbero
sufficienti garanzie delle condizioni d'indipendenza degli
ufficiali-giudici in ragione della loro sottoposizione al potere
gerarchico-disciplinare per lo svolgimento dell'attività
extra-giudiziaria e, pertanto, ad un controllo che potrebbe
trasformarsi in censura dell'attività giudiziaria;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni;
Considerato che in ragione dell'identità delle questioni
sollevate i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con la sentenza n. 266 del 1988, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della
legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i
provvedimenti ivi previsti siano ulteriormente adottati con la
procedura di cui allo stesso articolo;
che con legge 30 dicembre 1988, n. 561 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989) è stato istituito il
"Consiglio della magistratura militare", al quale sono state
assegnate, tra l'altro, attribuzioni concernenti i procedimenti
disciplinari nei confronti dei magistrati militari;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti
all'autorità remittente, affinché valuti, alla stregua della
normativa sopravvenuta, se le sollevate questioni di legittimità
costituzionale siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
militare di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte