Ordinanza n. 73/2000
Altra decisione · depositata il 17/03/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 323Codice penale
- art. 289Codice di procedura penale
- art. 416Codice di procedura penale
- art. 415-bisCodice di procedura penale
- art. 555legge 234/1997
- art. 2legge 234/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 565, comma 1, 464, comma 1, 456, commi 1, 3 e 5, 429,
commi 1 e 2, e 555, comma 2, del codice di procedura penale;
dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale; dell'art. 459
del codice di procedura penale e dell'art. 2 della legge 16 luglio
1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di
abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di
procedura penale); e degli artt. 416 e 555 del codice di procedura
penale, come modificati dalla medesima legge n. 234 del 1997, e 459
dello stesso codice, promossi con ordinanze emesse il 4 maggio 1999
dal Pretore di Camerino, il 28 maggio 1999 (2 ordinanze) dal Pretore
di Brescia, il 19 maggio 1999 (2 ordinanze) dal Pretore di Firenze e
il 13 aprile 1999 dal Pretore di S. Maria Capua Vetere sezione
distaccata di Aversa, rispettivamente iscritte ai nn. 460, 463, 464,
466, 467 e 471 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Pretore di Camerino ha sollevato, con ordinanza
del 4 maggio 1999 (R.O. 460/1999), questione di legittimità
costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., in combinato
disposto con gli artt. 565, comma 1, 464, comma 1, 456, commi 1, 3 e
5, e 429, commi 1 e 2, del medesimo codice, in riferimento
all'art. 3, secondo comma, della Costituzione;
che il Pretore, chiamato a trattare il giudizio
dibattimentale a seguito dell'opposizione dell'imputato a decreto
penale di condanna, osserva che nel corso dell'indagine preliminare
non è stata data all'imputato stesso comunicazione dell'invito a
presentarsi per rendere l'interrogatorio, e che ciò è conforme
all'assetto legislativo vigente, il quale non pone in tal senso un
obbligo, stabilito a pena di nullità del decreto che dispone il
giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari per effetto
di opposizione al decreto penale (art. 565, comma 2, in relazione
all'art. 464 cod. proc. pen.);
che di tale omissione legislativa, peraltro, il rimettente
sostiene l'incostituzionalità, per "violazione del principio di
uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'art. 3" della
Costituzione, poiché all'imputato che sia chiamato a giudizio a
seguito della sua opposizione al decreto penale è data una
possibilità di difesa ridotta rispetto a quella accordata
all'imputato citato a giudizio nel procedimento "ordinario" a norma
dell'art. 555 cod. proc. pen., il quale, a seguito della riforma
recata dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, prescrive l'invito a
presentarsi per rendere interrogatorio, nel corso delle indagini
preliminari, a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio;
che la differenziazione - osserva ancora il rimettente -
appare ingiustificata, sia per la considerazione che le due
situazioni anzidette appaiono assimilabili, essendo sostanzialmente
rimessa a scelte discrezionali e non controllabili del pubblico
ministero l'adozione dell'uno o dell'altro modello processuale, sia
alla luce della ratio della citata riforma, il cui obiettivo è stato
quello di imporre al pubblico ministero, prima dell'esercizio
dell'azione penale, la presa in considerazione a favore dell'indagato
degli elementi di prova forniti dallo stesso;
che con due identiche ordinanze del 28 maggio 1999 (R.O. 463
e 464/1999) il Pretore di Brescia ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di costituzionalità
dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che il decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice
per le indagini preliminari a seguito di opposizione al decreto
penale, sia nullo qualora non sia stato preceduto dall'invito
all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio a norma
dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.;
che, secondo il Pretore, la mancata inclusione del suddetto
decreto che dispone il giudizio tra gli atti per i quali è prevista
la nullità per il caso di omissione dell'invito a presentarsi
determina una ingiustificata disparità di trattamento, con
pregiudizio delle garanzie di difesa, in danno dell'imputato soggetto
al procedimento speciale per decreto, rispetto a chi sia sottoposto a
procedimento penale ordinario, potendo solo il secondo, e non il
primo, "eccepire la nullità del giudizio instauratosi nei suoi
confronti" in ragione della mancata effettuazione dell'invito;
che il Pretore di Firenze ha sollevato, con due ordinanze di
contenuto corrispondente, entrambe del 19 maggio 1999 (R.O. 466 e
467/1999), questione di legittimità costituzionale dell'art. 459
cod. proc. pen. e dell'art. 2 della legge n. 234 del 1997, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il rimettente da un lato richiama altra identica
questione da lui stesso sollevata (R.O. 93/1999), dall'altro osserva
che il dubbio di costituzionalità ora riproposto non può dirsi
venuto meno a seguito dell'ordinanza n. 432 del 1998 della Corte
costituzionale, che ha dichiarato la manifesta infondatezza di altra
questione affine;
che, infatti, anche se nella decisione sopra citata la Corte
ha escluso la necessità di omologare lo schema processuale del rito
per decreto a quello "ordinario", proprio sotto il profilo
dell'invito a presentarsi e delle conseguenze della sua omissione,
ritiene tuttavia il rimettente, in senso contrario, che sussista pur
sempre il problema della differenza di trattamento tra indagati nella
fase delle indagini preliminari, fase nella quale non v'è differenza
tra indagato che sarà citato in giudizio in forma ordinaria e
indagato per il quale verrà richiesto il decreto penale di condanna,
a entrambi dovendo essere riconosciute le stesse garanzie e anzi
risultando maggiormente degna di tutela la posizione del destinatario
di un decreto penale;
che pertanto la mancata previsione legislativa dell'obbligo
di formulare l'invito ex art. 375, comma 3, cod. proc. pen.,
allorché il procedimento penale sia svolto nella forma del rito per
decreto, diversamente da quanto è stabilito per il processo
ordinario, si tradurrebbe in disparità di trattamento non
giustificata e lesiva degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il Pretore di S. Maria Capua Vetere - Sezione distaccata
di Aversa, con ordinanza del 13 aprile 1999 (R.O. 471/1999), denuncia
di incostituzionalità l'art. 459 cod. proc. pen., unitamente agli
artt. 416 e 555 dello stesso codice (come modificati dalla citata
legge n. 234 del 1997), in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che, svolgendo un'eccezione di incostituzionalità sollevata
dalla difesa, il rimettente osserva che l'indagato soggetto a un
decreto penale di condanna è privato del diritto di rendere
l'interrogatorio a seguito di invito, e subisce pertanto una
menomazione delle proprie garanzie di difesa, in relazione alla fase
delle indagini preliminari, nel raffronto con l'indagato che sia
citato a giudizio in forma ordinaria;
che, ad avviso del remittente, ciò comporta la violazione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione, secondo la medesima
prospettazione svolta dal Pretore di Firenze;
che nei giudizi promossi dai Pretori di Camerino, Brescia e
S. Maria Capua Vetere (R.O. 460, 463, 464 e 471/1999) è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato;
che, rilevando l'eterogeneità dei modelli processuali messi
a raffronto - essendo il procedimento per decreto caratterizzato da
esigenze di particolare speditezza e dalla struttura di processo a
contraddittorio differito - nonché richiamando precedenti decisioni
di manifesta infondatezza rese da questa Corte su questioni analoghe
(ordinanze nn. 325 del 1999 e 432 del 1998), l'Avvocatura ha concluso
nel senso della manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Considerato che le sei ordinanze di rimessione sollevano, in
termini identici o analoghi tra loro, questioni di costituzionalità
sostanzialmente corrispondenti e che pertanto i relativi giudizi
possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
che, pur nella varietà delle disposizioni di volta in volta
denunziate e delle argomentazioni svolte, i giudici rimettenti
individuano la possibile lesione del principio di uguaglianza e della
garanzia della difesa nella mancata inclusione del procedimento per
decreto tra quelli per i quali è stabilito, quale requisito di
validità del giudizio, l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato
a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375,
comma 3, cod. proc. pen., così come è previsto per il procedimento
ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del
1997;
che peraltro, successivamente alle ordinanze di rimessione,
è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità
spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione
forense), che, nell'ambito di una generale revisione del procedimento
penale dinanzi al tribunale, anche in composizione monocratica, ha,
in particolare, modificato le norme denunciate e quelle assunte dai
rimettenti quali termini di raffronto ai fini della prospettazione
del dubbio di costituzionalità;
che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito
all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito
delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo
incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in
seguito a una richiesta in tal senso da parte dell'indagato, cui deve
essere comunicato l'"avviso della conclusione delle indagini
preliminari" (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 17,
comma 2, della legge n. 479 del 1999);
che, in connessione con la diversa configurazione
dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è
stata correlativamente posta una nuova e diversa disciplina circa la
nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione
degli atti sopra detti (v. gli artt. 416, comma 1, e 552, comma 2
quest'ultimo "sostitutivo" dell'art. 555 previgente cod. proc. pen.,
quali modificati dagli artt. 17, comma 3, e 44 della legge n. 479 del
1999);
che, stante il complessivo mutamento del quadro normativo
assunto dai rimettenti a premessa delle censure di
incostituzionalità, occorre restituire gli atti agli stessi giudici,
a essi spettando di valutare se, a seguito delle modifiche
intervenute nella disciplina processuale in esame, le questioni
sollevate siano, nei giudizi principali, tuttora rilevanti nei
termini in cui sono state proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore
di Camerino, al Pretore di Brescia, al Pretore di Firenze e al
Pretore di S. Maria Capua Vetere - sezione distaccata di Aversa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte