Ordinanza n. 74/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 103/1991
- art. 2legge 103/1991
- art. 16legge 412/1991
- art. 4legge 237/1992
usata come parametro
citata
- art. 6legge 463/1983
- art. 7legge 463/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2,
del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia
previdenziale), convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, dell'art.
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica), e dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20
marzo 1992, n. 237 (Misure urgenti in campo economico ed interventi
in zone terremotate), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1992
dal pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Spinabelli Maria ed altre e l'I.N.P.S., iscritta al n. 478 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Spinabelli Maria nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da
Maria Spinabelli e altre, titolari di pensione diretta integrata al
minimo e di pensione di riversibilità, per ottenere la
riliquidazione della seconda pensione con integrazione al minimo
nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di Parma, con ordinanza del 22 aprile 1992, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103,
convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale, in relazione
alle controversie in materia di previdenza sociale, precisa che i
termini previsti dall'art. 47, primo e secondo comma, del d.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, per l'esercizio dell'azione giudiziaria sono
posti a pena di decadenza dal diritto ai ratei pregressi delle
prestazioni previdenziali, aggiungendo che la disposizione ha
efficacia retroattiva salvo che per i processi in corso alla data di
entrata in vigore del decreto;
b) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento
della prestazione è portato in detrazione dalle somme eventualmente
spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della
prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;
c) dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237,
portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del
d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre
1983, n. 638, "nel senso che nel caso di concorso di due o più
pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto,
l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su
una sola delle pensioni";
che, ad avviso del giudice remittente, la norma sub a) contrasta
con l'art. 3 della Costituzione sia perché discrimina
ingiustificatamente a seconda che la domanda giudiziale sia stata
proposta prima o dopo l'entrata in vigore del decreto, sia perché
collega irrazionalmente la perdita del diritto a comportamenti per i
quali precedentemente non erano previsti termini di decadenza o
prescrizione; con l'art. 38 della Costituzione perché tale effetto
privativo è disposto "in danno di soggetti deboli e riconosciuti
meritevoli di particolare tutela"; con gli artt. 101, 102 e 104 della
Costituzione, in quanto violerebbe l'indipendenza della funzione
giurisdizionale; con l'art. 136 della Costituzione, in quanto
impedirebbe l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte
costituzionale relative all'integrazione al minimo;
che la norma sub b) è ritenuta contraria agli artt. 3 e 38
della Costituzione perché produce disparità di trattamento tra
crediti previdenziali e crediti di lavoro, nonché all'art. 136 della
Costituzione perché contraddice la sentenza n. 156 del 1991 di
questa Corte;
che la norma sub c) è ritenuta lesiva dell'art. 3 della
Costituzione, dovendosi considerare irrazionale il ricorso allo
strumento dell'interpretazione autentica per effettuare una
sostanziale modifica legislativa; dell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, perché non garantisce al lavoratore mezzi adeguati
alle proprie esigenze di vita; dell'art. 136 della Costituzione,
perché vanifica le sentenze costituzionali che hanno dichiarato
illegittime le norme impeditive della doppia integrazione al minimo,
e in particolare la sentenza n. 418 del 1991; dell'art. 77 della
Costituzione, perché riproduce una disposizione già contenuta nel
disegno di legge governativo recante disposizioni in materia di
finanza pubblica e da questo espunta in sede di approvazione della
legge n. 412 del 1991;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte
privata chiedendo per la prima e la terza questione una declaratoria
di fondatezza, per la seconda una declaratoria di inammissibilità o,
in subordine, di fondatezza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che tutte le
questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione sub
a) non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
con sentenza n. 246 del 1992, e manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, con
ordinanza n. 376 del 1992;
che nel caso oggetto del giudizio a quo la fattispecie del
ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si
è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione sub b)
risulta irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con
sentenza n. 394 del 1992;
che il d.-l. n. 237 del 1992 di cui sub c) non è stato
convertito in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.-l. 21
luglio 1992, n. 345, non reiterato), di guisa che ha perduto
efficacia fin dall'inizio;
che le dette questioni, precedentemente sollevate dallo stesso
Pretore con ordinanza di analogo tenore in data 12 marzo 1992, sono
già state definite da questa Corte con ord. n. 410 del 1992;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n.
103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella
legge 1° giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 136 della Costituzione,
dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo
1992, n. 237 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone
terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 38, 77 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte