Ordinanza n. 76/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32legge 11/1971
- art. 5-terlegge 592/1971
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32
della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di
fondi rustici), e dell'art. 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto
1971, n. 592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5
luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore
dell'agricoltura), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 gennaio 1974 dalla Corte d'appello di
Potenza nel procedimento civile vertente tra Rizzi Gerardo ed altri e
Mascolo Francesco ed altro, iscritta al n. 78 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del
27 marzo 1974;
2) ordinanza emessa il 14 giugno 1974 dal tribunale di Lanciano nel
procedimento civile vertente tra Di Ciano Gaetano e Martino e Nasuti
Giovanna, iscritta al n.329 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Corte
d'appello di Potenza e il tribunale di Lanciano hanno proposto
questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11
febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971,
n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuiscono al concedente la
facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo
trasformazioni agrarie), con riferimento agli artt. 41, 42 e 44 della
Costituzione;
che nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Potenza è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato;
che i giudizi, riguardando la stessa questione di legittimità
costituzionale, possono essere riuniti e decisi con un unico
provvedimento.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 107 del 5 aprile 1974
ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 32 della
legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4
agosto 1971, n. 592;
che, per effetto di tale decisione, le norme impugnate hanno
cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5
ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (che hanno
abrogato le norme che attribuiscono al concedente la facoltà di
ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo
trasformazioni agrarie), già dichiarati costituzionalmente illegittimi
con la sentenza n. 107 del 5 aprile 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte