Ordinanza n. 76/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 317/1987
- art. 5legge 140/1985
- art. 10legge 140/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.7 e seguenti
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela
dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra- comunitari e di
rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti
dall'I.N.P.S.), convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398,
promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990 dal Tribunale di
Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra E.N.P.A.L.S. e
Salomone Carlo ed altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti civili riuniti promossi
dall'E.N.P.A.L.S. nei confronti di Salomone Carlo ed altri, il
Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 luglio 1990, ha sollevato
una questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e seguenti
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito nella legge 3
ottobre 1987, n. 398, "nelle parti in cui escludono le pensioni a
carico dell'E.N.P.A.L.S. dagli aumenti di cui alla legge 15 aprile
1985, n. 140, artt. 5 e 10", per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione;
che il giudice a quo premette che la norma applicabile ai
pensionati E.N.P.A.L.S. in ordine ai miglioramenti previsti dalla
legge n. 140 del 1985 è l'art. 10 di detta legge, il quale rimette a
separati provvedimenti, da adottare entro il 30 giugno 1985, la
rivalutazione delle pensioni a carico, tra l'altro, delle forme di
previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti,
tra le quali, appunto, l'E.N.P.A.L.S.;
che lo stesso giudice a quo si duole del fatto che gli impugnati
artt. 7 e seguenti del decreto-legge n. 317 del 1987 nell'attribuire
distinti aumenti pensionistici (secondo un'ampia gamma di soluzioni
relativamente agli importi e alle decorrenze) a carico di ciascuno
dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. - nulla prevedano a favore
dei pensionati E.N.P.A.L.S., così ingiustificatamente discriminando
questi ultimi rispetto ai pensionati dei suddetti fondi speciali: né
tale omissione sarebbe giustificabile invocando il criterio della
necessaria gradualità dell'operazione di perequazione pensionistica
(Corte cost. nn. 173 del 1986; 120 del 1989), poiché, ormai
ampiamente superato il ragionevole termine posto dal già ricordato
art. 10 legge n. 140 del 1985, il perdurare della sperequazione
sarebbe divenuto intollerabile;
che le parti private non si sono costituite e che il Presidente
del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio a mezzo
dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata, ritenendo la materia rimessa
alla discrezionalità del legislatore, nella specie peraltro
correttamente esercitata.
Considerato che la omessa previsione lamentata dal Tribunale non
può in alcun modo riconnettersi alle disposizioni peraltro
genericamente indicate nell'ordinanza di rimessione, né, d'altra
parte, potrebbe trovare rimedio in una pronunzia additiva, implicando
all'evidenza scelte ampiamente discrezionali che esulano dai poteri
di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7 e seguenti del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei
lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di
rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti
dall'INPS), convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal
Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte