Ordinanza n. 77/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 11/1971
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante nuova disciplina
dell'affitto di fondi rustici, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dal tribunale di Modena nel
procedimento civile vertente tra Poppi Giuseppina e Severi Luigi,
iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972;
2) ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal tribunale di Cremona nel
procedimento civile vertente tra Salvaderi Angelo e Demaldé Giuseppe,
iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;
3) ordinanza emessa il 17 giugno 1972 dal tribunale di Cuneo nel
procedimento civile vertente tra Chevalley Amedeo e Brondino
Bartolomeo, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visti gli atti di costituzione di Poppi Giuseppina, Salvaderi
Angelo e Chevalley Amedeo;
udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della
legge 11 febbraio 1971, n. 11, con cui viene stabilito il meccanismo
per la formazione delle tabelle dei canoni di affitto dei fondi
rustici;
che tale norma è stata impugnata dal tribunale di Cremona in
relazione agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 43 della
Costituzione, dal tribunale di Cuneo con riferimento agli artt. 41, 42
e 44 della Costituzione e dal tribunale di Modena per contrasto con gli
artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione;
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico
provvedimento;
che innanzi a questa Corte si sono costituiti il signor Angelo
Salvaderi, il dott. Amedeo Chevalley e la signora Poppi Giuseppina, con
atti di deduzioni rispettivamente depositati in cancelleria il 20
luglio 1972, il 2 marzo 1973 e il 22 aprile 1972.
Considerato che con la sentenza n. 155 del 1972 questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto
comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui fissa
fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i
coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della
determinazione del canone;
che con la stessa senterza è stata invece dichiarata non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,
della stessa legge, nella parte in cui dispone che, nella
determinazione della tabella per i canoni di equo affitto, sono presi a
base i redditi dominicali;
che, per effetto di tale sentenza, le norme contenute nell'art. 3,
secondo e sesto comma, della legge n. 11 del 1971 hanno cessato di
avere efficacia (art. 136 Cost.);
che, per quanto riguarda il riferimento ai redditi dominicali presi
a base del calcolo per la determinazione dei canoni di affitto, non
vengono prospettati nuovi profili né argomenti che inducano la Corte a
modificare la precedente decisione di infondatezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11,
contenente la nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici, proposte,
con le ordinanze indicate in epigrafe, dai tribunali di Cremona, di
Cuneo e di Modena, con riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della
Costituzione, e già decise con la sentenza n. 155 del 14 luglio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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