Ordinanza n. 77/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 403Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
- art. 1Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 334Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
usata come parametro
citata
- art. 334legge 103/1975
- art. 403legge 103/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
183, 195, 334 e 403 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e
delle telecomunicazioni), i primi tre nel testo sostituito dall'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103, promossi con ordinanze 8 novembre
1983 del Pretore di Chioggia (n. 3 ord.), 19 ottobre 1983 del Pretore
di Chioggia, 15 dicembre 1983 del Pretore di Rovereto, 21 dicembre 1983
del Tribunale di Matera, 28 dicembre 1983 del Tribunale di Vicenza, 16
febbraio 1984 del Pretore di Prato (n. 2 ord.), 11 gennaio 1984 del
Pretore di Prato, 1, 5 e 8 marzo 1984 del Pretore di Chioggia, 18
maggio 1984 del Tribunale di Venezia, iscritte ai nn. 145, 146, 147,
148, 149, 282, 350, 395, 420, 465, 550, 551, 552 e 889 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 141, 176, 245, 252, 259, 266, 273 dell'anno 1984 e n. 7 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto:
a) che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di Chioggia,
Prato e Rovereto ed i Tribunali di Venezia e Vicenza dubitano, tutti,
della legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103;
che i Pretori di Chioggia e Prato ed il Tribunale di Venezia
estendono la impugnativa all'art. 334 ed il Pretore di Rovereto
all'art. 403 del medesimo d.P.R. n. 156/1973;
che tale dubbio è prospettato, da tutti i predetti giudici, in
riferimento all'art. 3 Cost., assumendosi che le predette disposizioni
contrastino col principio di uguaglianza in quanto assoggettano a
sanzione penale (arresto da tre a 6 mesi e ammenda da lire 200.000 a
lire 2.000.000) l'esercizio senza concessione o autorizzazione di
impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a
seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte - nessuna pena
è prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di
impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale: e
ciò, nonostante che quest'ultima sia attività di gran lunga più
rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere
ritenuto più grave;
b) che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Matera
dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del
medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito col citato
art. 45 l. n. 103/1975, assumendo che la normativa impugnata
contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., in quanto, irragionevolmente,
assoggetta a concessione amministrativa l'impianto ed esercizio di
apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove
impianti di ben più rilevante potenza (ripetitori privati di programmi
sonori e televisivi esteri e nazionali, impianti locali di diffusione
sonora e televisiva via cavo, impianti radiotelevisivi via etere di
portata non eccedente l'ambito locale) sono assoggettati - si assume -
a (mera) autorizzazione; con gli artt. 41 e 43 Cost., perché - si
limita ad affermare, testualmente, il giudice a quo - "comprime
immotivatamente l'iniziativa economica privata" e "non risulta
compromesso il principio di riserva esclusiva allo Stato in subiecta
materia";
Considerato:
1) che le questioni proposte sono identiche od analoghe, talché i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
2) che nell'ordinanza del Pretore di Rovereto manca il benché
minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio ed è omessa
ogni motivazione sulla rilevanza della questione sollevata; che
conseguentemente - in conformità alla consolidata giurisprudenza di
questa Corte - la questione così sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile;
3) che nell'ordinanza del Tribunale di Matera - emessa in un
giudizio penale per il reato previsto dall'art. 195 d.P.R. 156/1973
(nel testo novellato) - è omessa ogni motivazione sulla rilevanza
della questione proposta, che è, invece, solo apoditticamente
affermata; che mancano altresì nella ordinanza elementi dai quali la
rilevanza possa essere desunta, atteso che la predetta disposizione,
nel disciplinare l'abusiva installazione ed esercizio di impianti
radioelettrici, non distingue a seconda che il titolo all'uopo
richiesto sia una concessione ovvero autorizzazione, prevedendo al
riguardo un'identica pena; che anche tale questione va, pertanto,
dichiarata manifestamente inammissibile;
4) che la questione sub a), già prospettata nei medesimi termini
da altri giudici, nonché - con precedenti ordinanze - dagli stessi
Pretori di Chioggia e Prato, è stata da questa Corte dichiarata non
fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con
l'ordinanza n. 23 del 1985; che al riguardo, nella predetta sentenza si
è, tra l'altro, rilevato che "il principio di uguaglianza viene
invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,
assumendo la situazione anomala (e, ci si augura temporanea)
determinata dall'inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del
1976 di questa Corte come metro di legittimità della regola generale,
di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e
l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla
concessione o all'autorizzazione governativa"; che pertanto la
questione sollevata con le predette ordinanze va dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 403 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata in riferimento all'art.
3 Cost. dal Pretore di Rovereto (ord. 149/1984);
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 - nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 43
Cost. dal Tribunale di Matera (ord. 282/84);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dei predetti artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento all'art. 3
Cost. dai Pretori di Chioggia (ordd. da 145 a 148 e da 550 a 552 del
1984), Prato (ordd. 395,420 e 465 del 1984) dal Tribunale di Venezia
(ord. 889/84) nonché - limitatamente ai predetti artt. 183 e 195 - dal
Tribunale di Vicenza (ord. 350/84).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte