Ordinanza n. 77/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 116Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 1legge 10/1977
- art. 10legge 47/1985
- art. 7legge 9/1982
- art. 7legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, lettera a),
della legge della provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n.
22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), promosso con
ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal pretore di Trento, sezione
distaccata di Borgo Valsugana, nel procedimento penale a carico di
Massimiliano Busana, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento della provincia autonoma di Trento;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo
Valsugana, nel corso del giudizio nei confronti di persona imputata
del reato previsto dall'art. 20, primo comma, lettera c) della legge
28 febbraio 1985, n. 47, per avere costruito, su terreno privato,
senza concessione edilizia e in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico una "tettoia" in adiacenza di altro manufatto, ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83, comma 1, lettera a), della legge della provincia
autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e
tutela del territorio), relativamente alle parole "sono soggetti ad
autorizzazione i seguenti interventi: l'occupazione di suolo
pubblico o privato con ... tettoie", per contrasto con gli artt. 3,
primo comma, 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione, nonché
con gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);
che, secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata,
subordinando la realizzazione delle tettoie ad autorizzazione
anziché a concessione, introduce, in modo irragionevole, nel
territorio provinciale "una disciplina dell'attività urbanistica ed
edilizia più favorevole rispetto a quella vigente nel resto del
territorio nazionale", nel quale l'art. 1 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 prevede la concessione per "ogni attività comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale";
che siffatta disciplina - in presenza dell'art. 10 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, che esclude la rilevanza penale degli abusi
riferibili a opere per l'edificazione delle quali sia necessaria la
semplice autorizzazione - determina, ad avviso del pretore, una
depenalizzazione locale della specifica condotta di costruzione senza
titolo abilitativo, in violazione della riserva di legge statale in
materia penale;
che, sostiene ancora il giudice a quo la competenza legislativa
della provincia di Trento nella materia urbanistica deve essere
esercitata nell'osservanza della Costituzione, dei principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle norme di riforma
economico-sociale della Repubblica, cioè entro i limiti
espressamente contemplati dallo statuto regionale;
che è intervenuta nel giudizio la provincia autonoma di Trento
la quale ha eccepito preliminarmente il "difetto di rilevanza e di
adeguata motivazione sulla rilevanza" della questione, in subordine
la sua infondatezza "per errore manifesto nella ricostruzione del
quadro normativo sia statale che provinciale" e, in linea ancora più
gradata, "per errore nella ricostruzione della potestà legislativa
provinciale";
che, in particolare, l'interveniente eccepisce che l'ordinanza di
rimessione attribuisce decisivo rilievo al principio recato dall'art.
1 della legge n. 10 del 1977 ed omette di considerare che leggi
successive hanno progressivamente ristretto il numero delle opere la
cui realizzazione è subordinata alla concessione;
che il dubbio di legittimità costituzionale si fonda, secondo la
provincia, su un autentico "travisamento" della norma impugnata, dal
momento che questa disposizione rende sufficiente la mera
autorizzazione "per l'occupazione di suolo pubblico o privato con
depositi di materiali, serre, tettoie quali pertinenze di attività o
di residenza, attrezzature mobili, esposizione a cielo aperto di
veicoli e merci in genere", sicché disciplina soltanto le "tettoie"
caratterizzate dal vincolo pertinenziale e che non integrano un
manufatto autonomo;
che l'autorizzazione in esame, conclude la provincia, per
esplicita previsione della stessa legge sospettata di
incostituzionalità, deve risultare comunque "espressa" e, quindi,
non surrogabile dal meccanismo del silenzio-assenso.
Considerato che la disposizione denunziata consente, previa
autorizzazione, l'"occupazione di suolo (...) privato con (...)
tettoie quali pertinenze di attività o di residenza";
che l'art. 7, secondo comma, del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito con modificazioni in legge 25 marzo 1982, n. 94 prescrive
la soggezione ad "autorizzazione gratuita" delle opere costituenti
"pertinenze (...) al servizio di edifici già esistenti", tra le
quali la giurisprudenza di legittimità ha espressamente ricondotto
la fattispecie di tettoia costruita a ridosso dell'abitazione;
che la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che "la
necessità di autorizzazione, comune a tutte le opere che hanno
identiche caratteristiche edilizie o urbanistiche, è correlata alla
qualificazione oggettiva dell'intervento, senza che muti il tipo di
provvedimento e venga richiesta la concessione anziché
l'autorizzazione quando vi sia la presenza di vincoli particolari"
(sentenza n. 100 del 1994; cfr. anche le sentenze nn. 178 e 200 del
1994 e le ordinanze nn. 216, 320 e 485 del 1994);
che l'espressa previsione, pure contenuta nel predetto art. 7,
secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1982, che non sono soggette
ad autorizzazione, tra le altre, le opere minori ricadenti nelle aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione
delle bellezze naturali), rende necessaria l'adozione di "un apposito
ed esplicito provvedimento, non trovando applicazione la disciplina
del silenzio-assenso" (sentenza di questa Corte n. 100 del 1994);
che a siffatta disciplina si conforma l'art. 88, comma 4, della
legge della provincia autonoma di Trento n. 22 del 1991, il quale
stabilisce che "la concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia
costituiscono gli atti conclusivi finali per procedere alla
realizzazione delle opere richieste e sono subordinate all'avvenuto
rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri e nulla-osta previsti";
che, perciò, l'ordinamento urbanistico provinciale non elimina
la necessità dell' autorizzazione espressa per le "opere costituenti
pertinenze (...) al servizio di edifici già esistenti", qualora
insistano su aree protette da vincoli, prevista appunto dall'art. 7,
secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83, comma 1, lettera a), della legge della
provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio), nella parte in cui disciplina
il regime delle "tettoie quali pertinenze di attività o di
residenza", sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25,
secondo comma, 116 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dal pretore di Trento, sezione
distaccata di Borgo Valsugana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte