Ordinanza n. 779/1988
Altra decisione · depositata il 07/07/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 147Codice penale
- art. 1Codice penale
- art. 3Codice penale
- art. 22legge 663/1986
- art. 70Ordinamento penitenziario
- art. 146legge 354/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, quinto
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 30 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nei
confronti di Baccelli Aladino, iscritta al n. 524 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione - decidendo sul ricorso
proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa
avverso un provvedimento con il quale il Pretore di San Miniato aveva
"differito" l'esecuzione della pena "fino all'esito della domanda di
grazia" avanzata dal condannato "nel corso dell'esecuzione stessa" -
ha, con ordinanza del 30 ottobre 1986, sollevato "per contrasto con
gli articoli 13, comma secondo e 24 della Costituzione, nonché col
sistema costituzionale", questione di legittimità dell'art. 589,
quinto comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui
viene conferito al Ministro il potere di sospendere l'esecuzione
della pena, quando l'ordine di carcerazione sia già stato eseguito,
nel caso previsto dall'art. 147, 1° comma n. 1 del Codice Penale";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, ai sensi dell'art. 147, secondo comma, del codice
penale, se è presentata domanda di grazia "l'esecuzione della pena
non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a
sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente
rinnovata", periodo, nella specie, già largamente trascorso al
momento in cui è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale, senza che vi sia, quindi, posto per un'ulteriore
sospensione dell'esecuzione della pena;
che, per di più, dopo la pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il
cui art. 22 ha novellato l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n.
354, nel senso di stabilire, al primo comma, che la competenza per
"il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene
detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2 e 3, del codice
penale" appartiene al tribunale di sorveglianza;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo
perché riesamini, anche alla stregua della normativa sopravvenuta,
se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:779 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte