Ordinanza n. 78/1999
Altra decisione · depositata il 18/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 513legge 267/1997
- art. 6legge 267/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2,
del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto
1997, n, 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura
penale in tema di valutazione delle prove) e 6, commi 2 e 5, della
stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 22 ottobre 1997 dal
Tribunale di Pordenone, il 15 gennaio 1998 dal Tribunale di Roma e il
13 marzo 1998 dal Tribunale di Modena, rispettivamente iscritte ai
nn. 32, 349 e 423 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 21 e 24, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di R.R. nonché gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Pordenone, il Tribunale di Modena e il
Tribunale di Roma hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica
delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di
valutazione delle prove) e dell'art. 6 della medesima legge, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101 e 112 della Costituzione;
che il Tribunale di Pordenone (r.o. n. 32 del 1998) censura
l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui subordina
all'accordo delle parti l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento
connesso che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non
rispondere, in riferimento agli artt. 2, 3, 101 e 112 Cost;
che l'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 è
censurato dal medesimo rimettente nella parte in cui, per i
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge,
prevede che - ove le persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen.,
già esaminate prima della novella, abbiano esercitato la facoltà di
non rispondere e poi, nuovamente citate, abbiano ancora esercitato
tale facoltà - le dichiarazioni in precedenza rese possono essere
valutate come prova dei fatti in esse affermati solo se la loro
attendibilità è confermata da elementi di prova che non siano stati
acquisiti ai sensi del previgente art. 513 cod. proc. pen., in
riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost;
che in particolare, ad avviso del Tribunale di Pordenone, l'art.
513 cod. proc. pen. violerebbe: l'art. 3 Cost., per la irragionevole
disparità di trattamento rispetto alle situazioni, sostanzialmente
analoghe, in cui gli elementi probatori acquisiti nel corso delle
indagini preliminari siano irripetibili ai sensi dell'art. 512 cod.
proc. pen., ovvero quando gli imputati in procedimento connesso
ritrattino o rifiutino di rispondere a singole domande; gli artt. 2,
101 e 112 Cost., perché consente alle parti di disporre della prova,
in contrasto con i principi della soggezione del giudice soltanto
alla legge e della obbligatorietà dell'azione penale, nonché con
l'esigenza di accertamento del fatto storico finalizzata ad una
giusta decisione;
che l'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione
per la irragionevole disparità di trattamento determinata dalla
regola di valutazione introdotta con la disciplina transitoria in
relazione all'ipotesi in cui gli altri elementi di prova che devono
fungere da riscontro siano irripetibili ai sensi dell'art. 512 cod.
proc. pen. e perché introduce un criterio di valutazione più
rigoroso rispetto a quello previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. per
le dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc.
pen. citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge:
così determinando una disparità di trattamento fra situazioni
analoghe, con pregiudizio della posizione delle parti;
che la questione è stata sollevata dal Tribunale di Pordenone
nel corso di un dibattimento nel quale erano state acquisite a norma
dell'art. 513 cod. proc. pen. previgente dichiarazioni rese durante
le indagini preliminari da alcuni imputati in procedimento connesso
che, citati a comparire prima dell'entrata in vigore della legge n.
267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e
che, nuovamente citati ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge
n. 267 del 1997, si avvalevano ancora della facoltà di non
rispondere;
che il Tribunale di Roma (r.o. n. 349 del 1998) e il Tribunale di
Modena (r.o. n. 423 del 1998) censurano gli artt. 513, comma 2, cod.
proc. pen. e 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 in relazione
alla mancata estensione della regola di valutazione probatoria
contenuta nel comma 5 dell'art. 6 della medesima legge alle
dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc.
pen. che si avvalgono in dibattimento della facoltà di non
rispondere al di fuori della situazione regolata dal comma 2 della
medesima disposizione, e cioè nel caso in cui al momento
dell'entrata in vigore della predetta legge non sia stata ancora
disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost;
che secondo i rimettenti la norma impugnata contrasta con gli
artt. 3 (r.o. nn. 349/1998 e 423/1998), 24 e 112 (r.o. n. 423/1998)
Cost., perché, precludendo la lettura di dichiarazioni
legittimamente acquisite quando non era possibile prevederne la
successiva inutilizzabilità, contrasta sia con il principio di
ragionevolezza, determinando una disparità di trattamento tra
imputati in ragione di fattori meramente temporali quali lo stato del
procedimento, sia con il principio della non dispersione degli
elementi di prova non compiutamente o non genuinamente acquisibili
con il metodo orale, così eludendo il fine, proprio del processo
penale, della ricerca della verità;
che la questione è stata proposta nel corso di dibattimenti
iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997,
nei quali alcuni imputati di reati connessi, sentiti per la prima
volta dopo l'entrata in vigore della legge, si erano avvalsi della
facoltà di non rispondere e la difesa si era opposta alla
acquisizione dei verbali delle precedenti dichiarazioni;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni,
al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di
costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787
del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998;
che nel giudizio relativo alla questione sollevata dal Tribunale
di Roma è intervenuto l'imputato R.R., rappresentato e difeso
dall'avv. prof. Franco Coppi e dall'avv. Massimo Biffa, i quali, con
atto depositato il 16 giugno 1998, hanno concluso per la manifesta
infondatezza della questione.
Considerato che il Tribunale di Modena e il Tribunale di Roma, pur
impugnando formalmente anche la normativa a regime, sollevano
questioni che sostanzialmente coinvolgono la sola disposizione
transitoria, censurata nella parte in cui consente la immediata
applicabilità nei giudizi in corso dell'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen., come modificato dalla legge n. 267 del 1997, fuori dalle
ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 6 della medesima legge;
che, pur nella loro diversa articolazione, tutte le censure di
illegittimità costituzionale relative alla disposizione transitoria
sono riconducibili alla denuncia della irragionevolezza di una
disciplina che assoggetta la valutazione delle dichiarazioni
acquisite a norma dell'art. 513 cod. proc. pen. ad un nuovo criterio
di giudizio, ovvero ne subordina l'utilizzazione alle regole
introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al mero dato
occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge le
dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura;
che tale disciplina determinerebbe ingiustificate disparità di
trattamento e la violazione dei principi della indefettibilità della
giurisdizione, della obbligatorietà dell'azione penale e del giusto
processo;
che la censura del Tribunale di Pordenone, prospettata con
riferimento al quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte
dalla legge n. 267 del 1997, concerne altresì il regime di
inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo
delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini
preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in
dibattimento della facoltà di non rispondere;
che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;
che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa
Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo
modificato dalla legge n. 267 del 1997, dichiarando la illegittimità
costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo,
del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che,
qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte
di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già
oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo
delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del
codice di procedura penale", ed affermando, in relazione a questioni
coinvolgenti le disposizioni transitorie, che doveva essere valutato
dai giudici a quibus se le questioni potessero considerarsi superate
a seguito della modifica della disciplina a regime, "che ora permette
di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli
contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza";
che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti
affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile a
seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Pordenone, al Tribunale di Roma, al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte