Ordinanza n. 78/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/03/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 410, comma 3,
del codice di procedura penale e 31 delle disposizioni di attuazione
del predetto codice, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre
1998 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano
nel procedimento penale a carico di persona da identificare, iscritta
al n. 496 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte
in cui, secondo l'interpretazione della Cassazione, consente al
privato che assume di essere persona offesa di un reato di provocare
la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per discutere della
richiesta di archiviazione del pubblico ministero, senza che il
giudice possa operare un "severo vaglio" dell'opposizione della
persona offesa, "così legittimando qualunque cittadino a far subire
ad altri spese legali ed a protrarre a suo carico nel tempo la
qualità di soggetto indagato" nonché dell'art. 31 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nella
parte in cui "addossa obbligatoriamente al cittadino l'onere di
pagare l'onorario al difensore di ufficio in funzione del
comportamento di un terzo, sia esso un privato o un pubblico
ministero, indipendentemente dall'accertamento di un suo
comportamento doloso o colposo e da un provvedimento che, effettuato
tale accertamento, gli addossi l'onere";
che il rimettente premette in fatto che due sorelle avevano
denunciato per omissione di atti d'ufficio il medico di guardia di un
ospedale "esponendo suoi comportamenti, sfociati nella morte della
loro madre, curata dallo stesso, configurabili come omissione di atti
d'ufficio";
che il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione,
avverso la quale le denuncianti avevano proposto opposizione,
sicuramente ammissibile in quanto presentata in termini e contenente
la richiesta di nuove indagini, che peraltro, ad avviso del
rimettente, non avrebbero portato "comunque ad una diversa
valutazione conclusiva";
che in tale situazione il giudice sarebbe tenuto a fissare
l'udienza in camera di consiglio a norma degli artt. 410, comma 3, e
409, comma 2, cod. proc. pen., e ad invitare il medico di guardia a
nominare un difensore di fiducia o, in difetto, a nominargli un
difensore di ufficio, che dovrebbe comunque essere retribuito ai
sensi dell'art. 31 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che
"anche l'indagato per sbaglio, anche l'indagato che senza alcuna
difficoltà può comprovare la sua estraneità all'indagine... si
trova ad essere obbligato al pagamento di una parcella";
che ad avviso del rimettente le norme censurate
contrasterebbero: con l'art. 3 Cost., a causa dell'irragionevolezza
di un sistema che, a norma dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen.,
preclude al giudice, investito della richiesta di archiviazione a
seguito dell'opposizione della persona offesa, di effettuare un
controllo di garanzia su una iniziativa sicuramente dannosa per la
persona sottoposta alle indagini, e impone al giudice stesso, nel
fissare l'udienza in camera di consiglio, di nominare all'indagato
che sia privo di un difensore di fiducia un difensore, che dovrà
essere retribuito a norma dell'art. 31 disp. att. cod. proc. pen.;
con l'art. 23 Cost., in quanto l'indagato è costretto a sopportare i
costi che discendono dal suo coinvolgimento, anche senza colpa e
responsabilità, nel meccanismo giudiziario innestato
dall'opposizione della persona offesa, nei cui confronti non vi è
possibilità di rivalsa, né responsabilità per danni; con l'art. 24
della Costituzione perché, non essendo previsto che l'indagato ha
l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio solo quando sia
accertato un suo comportamento doloso o colposo, il cittadino risulta
del tutto privo di difesa di fronte a comportamenti illegittimi di
terzi; con l'art. 27 Cost., in quanto il principio della presunzione
di non colpevolezza risulta violato ove siano addossati degli oneri
al cittadino non a seguito di condanna, ma solo in relazione al fatto
casuale di essere indagato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo la inammissibilità della questione e, comunque, la
sua infondatezza.
Considerato che il rimettente sottopone contestualmente a censura
di legittimità costituzionale, per le medesime ragioni e con
riferimento ai medesimi parametri, l'art. 410, comma 3, cod. proc.
pen., nella parte in cui prevede che il giudice per le indagini
preliminari, salvo che l'opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione del pubblico ministero sia inammissibile e
la notizia di reato infondata, debba fissare l'udienza in camera di
consiglio, alla quale sono chiamati a partecipare il pubblico
ministero, la persona offesa, la persona sottoposta alle indagini ed
i rispettivi difensori, e l'art. 31 disp. att. cod. proc. pen., ove
è disposto l'obbligo di retribuire l'attività del difensore di
ufficio;
che le due censure si pongono in rapporto di reciproca
subordinazione logica, in quanto l'accoglimento di una delle due
priverebbe, alternativamente, di rilievo l'altra: da un lato,
infatti, le ragioni della non manifesta infondatezza della censura
nei confronti della norma che impone al giudice di fissare l'udienza
in camera di consiglio vengono individuate dal rimettente nella
supposta ingiustizia dell'obbligo posto a carico dell'indagato
"innocente" di retribuire il difensore nominato di ufficio;
dall'altro l'illegittimità costituzionale della norma che impone
alla persona sottoposta alle indagini di retribuire comunque il
difensore di ufficio viene prospettata come una conseguenza della
fissazione dell'udienza in camera di consiglio;
che dall'ordinanza di rimessione non è dato desumere a quale
delle due censure il rimettente attribuisca prevalenza: se, cioè, il
giudice a quo si proponga in via principale di ottenere da questa
Corte una pronuncia che gli consenta di decidere de plano
sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, senza fissare l'udienza in camera di consiglio, in
modo che all'indagato "incolpevole" non debbano essere accollate le
spese relative alla retribuzione del difensore di ufficio, ovvero
indichi come soluzione principale una decisione volta ad abolire
l'obbligo dell'indagato "incolpevole" di retribuire il difensore
chiamato ad assisterlo nell'udienza in camera di consiglio;
che l'impossibilità di individuare quale sia la sentenza
additiva richiesta dal rimettente dimostra che la questione è
prospettata in forma ancipite e, in quanto tale, inammissibile;
che l'ambiguità della questione sottoposta all'esame della
Corte trova conferma nell'impianto argomentativo dell'ordinanza di
rimessione, da cui emerge che il giudice a quo lamenta in realtà la
mancata previsione di una forma di responsabilità per soccombenza
della persona offesa: aspetto, questo, che potrebbe tuttavia venire
in rilievo solo all'esito del procedimento attivato dall'opposizione
della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico
ministero, nonostante il giudice a quo anticipi aprioristicamente che
il contraddittorio in camera di consiglio non potrebbe comunque
inficiare le proprie convinzioni sull'innocenza della persona
denunciata;
che per tali ragioni la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 410, comma 3, del codice di
procedura penale e 31 delle disposizioni di attuazione del predetto
codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte