Ordinanza n. 80/1977
Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55legge 35/1974
usata come parametro
citata
- art. 36Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 43Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 55Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della
legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e
regolamentazione della attività venatoria), promosso con ordinanza
emessa il 5 febbraio 1975 dal pretore di Pontedera nel procedimento
penale a carico di Carlo Guiducci ed altro, iscritta al n. 161 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Nicola Reale.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1975 nel corso di
procedimento penale a carico di Guiducci Carlo e Giovannetti Giancarlo
(imputati delle contravvenzioni previste dagli artt. 36 e 43 del t.u.
delle leggi sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,
entrambe punite esclusivamente con la pena dell'ammenda), il pretore di
Pontedera ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente
ad oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività
venatoria;
che detta legge, dopo aver in molte sue norme dichiarato passibili
di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla caccia prevede
come reati e, in conseguenza, colpisce con sanzioni di carattere
penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere applicazione
tutte le norme di legge statali ad eccezione di quelle richiamate dalla
presente legge";
che quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata da
illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 della
Costituzione.
Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in
vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio
delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai
sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzione
amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali è comminata
soltanto la pena dell'ammenda, salvo le eccezioni di cui agli artt. 10
e 14, fra le quali non rientrano quelle previste dal t.u. delle leggi
sulla caccia e, in particolare, le violazioni il cui accertamento è
devoluto al giudice a quo;
che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice
per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua
dello jus superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Pontedera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte