Ordinanza n. 80/1986
Altra decisione · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 87Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 89Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 140Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 12d.P.R. 597/1973
- art. 14d.P.R. 597/1973
- art. 46d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 1legge 482/1985
- art. 37Riscossione imposte sul reddito
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 87, 89 e
140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle
leggi sulle imposte dirette"), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche"), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle
imposte sui redditi") e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
("Disciplina delle agevolazioni tributarie") promossi con ordinanze
emesse il 2 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Modena, il 5 maggio 1983 dal Pretore di Cagliari, il 23 febbraio 1983
dalla Commissione tributaria di primo grado di Imperia, il 30 aprile
1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Foggia, il 20
aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 16
aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Corno, il 31
maggio 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli
Piceno, il 24 gennaio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Palermo, il 9 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Termini Imerese, il 19 gennaio 1983 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Milano (n. 2 ord.); il 27 aprile e 26
maggio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (n.
10 ord.); il 13 ottobre 1982 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Alessandria (n. 3 ord.); il 9 maggio 1983 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Cagliari, il 10 dicembre 1983 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, il 30 novembre
1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo (n. 2
ord.); il 20 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Trieste, il 28 aprile 1983 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Piacenza, il 26 maggio 1983 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Piacenza, il 24 giugno 1983 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Livorno, il 30 dicembre 1983 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Firenze, il 26 maggio 1982 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Rimini, il 12 aprile 1984 dal
Tribunale di Trani, il 28 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Ascoli Piceno, il 15 novembre 1983 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Gorizia, il 20 febbraio 1984 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Palermo, il 6 febbraio 1984
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forll', il 16 e il 19
dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini
Imerese (n. 4 ord.); il 9 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Palermo, il 27 marzo 1984 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Ascoli Piceno, l'11 ottobre 1983 dalla Commisione
tributaria di primo grado di Venezia, il 22 marzo 1984 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Roma (n. 6 ord.); l'8 marzo
1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 2 febbraio
1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 29 marzo
1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma (n. 2 ord.);
il 2 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma,
il 16 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Pinerolo, il 4 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Termini Imerese (n. 3 ord.); il 30 novembre 1983 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Novara, il 10 dicembre 1984 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese (n. 2 ord.);
iscritte rispettivamente ai nn. 434, 496, 503, 560, 674, 740, 813, 848,
870, 1022, 1023, da 1081 a 1090 del registro ordinanze 1983, da 14 a
17, 83, 290, 291, 292, 344, 345, 411, 543, 794, 816, 883, 906, 1009, da
1072 a 1076, 1100, 1123, 1131, 1200 del registro ordinanze 1984, da 101
a 111, 122, 182, 183, 184, 216, 382, 685 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 308 e 355 dell'anno 1983, nn.
15, 46, 60, 67, 88, 141, 148, 155, 169, 183, 245, 266, 301 e 307
dell'anno 1984; nn. 7 bis, 13 bis, 34 bis, 42 bis, 53 bis, 56 bis, 59
bis, 65 bis, 113 bis, 149 bis, 161 bis, 169 bis, 173 bis, 250 bis e 302
bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state
sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12
lett. e), 14 e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche"); 23, secondo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui
redditi"); 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle
agevolazioni tributarie"); 87, 89 e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi sulle imposte dirette"),
in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost., sostenendosi la
intassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS e di
altre consimili indennità di fine rapporto, perché aventi carattere
previdenziale e inidonee a costituire indice di capacità contributiva;
in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non
consentiva di tassare tali indennità; per la irragionevole differenza
di trattamento fiscale rispetto alle indennità percepite in relazione
a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato
e alle indennità di fine rapporto erogate dall'INPS; nonché per la
irragionevolezza dei criteri di tassazione;
rilevato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudizi vanno
riuniti;
considerato che come è stato affermato nella ordinanza n. 351 del
1985 di questa Corte il giudizio sul rispetto dei principi di capacità
contributiva e di uguaglianza tributaria richiede che si valutino in
concreto le forme ed i criteri dell'imposizione;
rilevato che, per assicurare la tutela voluta dall'art. 38 Cost.
occorre evitare che risorse specificamente destinate a scopo
previdenziale siano assunte ad indice di capacità contributiva e fatte
oggetto di prelievo fiscale senza la adozione di criteri che, pur
nell'ambito della discrezionalità legislativa, siano tali da
salvaguardare l'interesse costituzionalmente protetto;
che, nell'ambito di questo quadro, occorre procedere all'esame di
costituzionalità delle impugnate disposizioni di legge che, attraverso
il tempo, hanno disciplinato il regime tributario degli emolumenti in
parola, al fine di stabilire se tale disciplina sotto tutti i vari
profili che sono stati prospettati (e cioè non solo per l'an ma
altresl' per il quomodo e per il quantum) si presenti conforme o meno
alla normativa costituzionale;
che con la legge 26 settembre 1985, n. 482, la regolamentazione
della materia è stata profondamente modificata in molti aspetti;
che, in particolare, con l'art. 1 di tale legge sono stati
modificati tanto l'art. 12, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973
(prendendo in considerazione e sottoponendo ad identica tassazione
tutte le indennità, comunque denominate, commisurate alla durata del
rapporto di lavoro dipendente e le somme percepite una tantum in
dipendenza della cessazione del rapporto stesso) quanto l'art. 13,
primo comma, (escludendo tutte le predette indennità
dall'agganciamento con il reddito complessivo netto del contribuente);
che l'art. 2 della stessa legge, poi, ha sostituito integralmente
l'art. 14 del d.P.R. n. 597 ed ha dato una nuova disciplina fiscale al
trattamento di fine rapporto ed alle indennità equipollenti, in modo
da tenere conto della durata del rapporto di lavoro e delle sue
caratteristiche;
che contemporaneamente ha dettato una diversa disciplina anche per
altre indennità e somme di cui all'art. 12 lett. e);
che l'art. 6 ha, poi, sottoposto a tassazione i capitali che
vengono corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita;
che d'altro canto il legislatore ha avuto anche cura di dare alle
nuove disposizioni effetto retroattivo con le norme contenute negli
artt. 4 e 5, imponendo il secondo la riliquidazione (a domanda) delle
indennità e delle altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio
1980; mentre l'art. 4 contiene, a sua volta, una disciplina dettagliata
e particolareggiata per l'applicazione delle nuove disposizioni sia nei
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n.
482 sia negli altri casi nei quali, pur non essendovi state
impugnazioni, non sia decorso il termine per la proposizione dei
ricorsi a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
che con queste ed altre disposizioni contenute nella legge n. 482
tutto il meccanismo di tassazione delle indennità, in generale, dovute
per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, è stato
modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie
prospettazioni di illegittimità costituzionale fatte con le ordinanze
di cui in epigrafe non trovano più nella legislazione nuova tutti gli
agganciamenti che esse avevano posto in luce ed occorre procedere ex
novo alla indagine sulla rilevanza delle prospettazioni medesime da
parte dei giudici a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
primo grado di Modena, alla Commissione Tributaria di primo grado di
Sanremo, alla Commissione Tributaria di primo grado di Rimini, alla
Commissione Tributaria di primo grado di Palermo, alla Commissione
Tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, alla Commissione
Tributaria di secondo grado di Forll', alla Commissione Tributaria di
primo grado di Novara, al Pretore di Cagliari, alla Commissione
Tributaria di primo grado di Milano, alla Commissione Tributaria di
secondo grado di Alessandria, alla Commissione Tributaria di primo
grado di Cagliari, alla Commissione Tributaria di primo grado di
Trieste, alla Commissione Tributaria di primo grado di Livorno, al
Tribunale di Trani, alla Commissione Tributaria di secondo grado di
Gorizia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Pinerolo, alla
Commissione Tributaria di primo grado di Roma, alla Commissione
Tributaria di primo grado di Termini Imerese, alla Commissione
Tributaria di primo grado di Firenze, alla Commissione Tributaria di
secondo grado di Palermo, alla Commissione Tributaria di primo grado di
Piacenza, alla Commissione Tributaria di primo grado di Venezia, alla
Commissione Tributaria di primo grado di Imperia, alla Commissione
Tributaria di primo grado di Foggia, alla Commissione Tributaria di
primo grado di Como, perché riesaminino la rilevanza delle questioni
sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte