Ordinanza n. 80/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 186-terCodice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 28 marzo 1997 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di
Fabriano, nel procedimento civile vertente tra Fad Fabriano
Autoadesivi S.p.a. e Garoufalis Dimitrios, iscritta al n. 401 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n.27, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - a séguito di un ricorso per decreto ingiuntivo nei
confronti di una società avente la propria sede in Grecia - il
pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con ordinanza
emessa il 28 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura
civile, secondo cui l'ingiunzione di pagamento non può essere
pronunciata se la notificazione all'intimato deve avvenire fuori
dalla Repubblica;
che - dopo aver affermato di non poter disapplicare la denunciata
norma in relazione alle affermazioni contenute nella sentenza della
Corte di giustizia delle comunità europee del 13 luglio 1995 (nella
causa C-474/1993), la quale si limita a statuire in ordine alla
compatibilità del procedimento monitorio italiano con i princi'pi
comunitari - il rimettente rileva come, stante l'equiparabilità in
tutto e per tutto del procedimento monitorio a qualsiasi altro
provvedimento giurisdizionale nell'a'mbito comunitario, l'operatore
economico interno risulta fortemente penalizzato, non potendo
adeguatamente tutelare il suo credito allorquando il debitore si
trovi all'estero;
che, pertanto, la denunciata disposizione violerebbe: a) l'art.
3 della Costituzione, ponendo un'incongrua disparità di trattamento
con lo straniero appartenente ad uno degli Stati membri della
comunità, che si avvalga di una procedura sommaria equipollente,
ovvero con chi utilizzi qualsiasi altra procedura giurisdizionale
civile, italiana o meno, nonché con chi richieda in corso di causa
un'ordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ., alla cui
pronunciabilità non sono opposte reclusioni di sorta; b) l'art. 24
della Costituzione, in quanto non permette all'interessato di agire
per la tutela del suo credito con tutti i mezzi previsti
dall'ordinamento, escludendo senza idonea ragione proprio il
procedimento monitorio, che appare tipicamente previsto in caso di
fornitura di merci non pagate; c) l'art. 41 della Costituzione, in
quanto viene di fatto imposta una restrizione all'attività economica
- disincentivando i rapporti commerciali con l'estero - in
conseguenza dell'immotivato difetto di tutela dei rapporti di
interscambio che hanno raggiunto un'elevata frequenza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato che questa Corte, in un precedente scrutinio di
costituzionalità della stessa disposizione, allora censurata con
riferimento all'art. 10 della Costituzione, ha già affermato che
nei patti comunitari non si configurano princi'pi generali incidenti
nella materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto
interno degli Stati, e che il divieto di notificazione all'estero del
decreto ingiuntivo determina solo una causa di inammissibilità della
speciale tutela monitoria e non un difetto di giurisdizione,
potendosi agire in sede ordinaria (ordinanza n. 364 del 1989);
che proprio la possibilità per il creditore di utilizzare tutti
gli altri strumenti processuali offertigli in sede ordinaria e
cautelare - ivi compresi i provvedimenti anticipatori di condanna di
cui agli artt. 186-bis e segg. cod. proc. civ. - onde far valere il
proprio diritto, esclude la paventata menomazione del diritto di
difesa e di azione dello stesso, nonché, conseguentemente e di
riflesso, la restrizione della sua piena libertà di iniziativa
economica;
che, per quanto riguarda la denunciata disparità di trattamento,
mentre si palesa inconfigurabile l'ipotizzata comparabilità con la
posizione dello straniero che si avvalga di non meglio precisate
procedure sommarie equipollenti approntate da altri Stati comunitari,
va ribadito quanto la Corte ha già ripetutamente sottolineato in
ordine alla non omogeneità, in termini di natura e di funzione, del
provvedimento monitorio rispetto all'ordinanza disciplinata dall'art.
186-ter cod. proc. civ., la quale dunque non può essere chiamata a
fungere da tertium comparationis nella prospettazione di un'asserita
illegittimità costituzionale della non simmetrica disciplina
applicativa di quel provvedimento (v. sentenze n. 65 e n. 200 del
1996);
che, più in generale, va altresì ribadito come resti comunque
affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione
delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, tanto più
nella specie, dove la domandata pronuncia caducatoria implicherebbe
imprescindibilmente un articolato coordinamento dello specifico
contesto processuale, sia per quanto riguarda in particolare i
termini di notifica del decreto ingiuntivo e gli effetti della
mancata notifica dello stesso, sia con riferimento alla instaurazione
del giudizio di opposizione;
che dunque all'attenzione proprio e solo del legislatore sarebbe
semmai da segnalare la necessità di rimuovere - così come hanno
fatto altri Stati della Comunità europea - il limite previsto dalla
denunciata norma, ove si supponesse ormai superata l'originaria
ragione giustificativa di esso;
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della
Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte