Ordinanza n. 81/2002
Altra decisione · depositata il 21/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 1, comma 1, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo) convertito,
con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e 210, comma
4, del codicedi procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
9 marzo 2001 dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi nel procedimento
penale a carico di M. D.M., iscritta al n. 338 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 marzo 2001, il Tribunale
di S. Angelo dei Lombardi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt.1, comma 1, del d.l. 7 gennaio 2000,
n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo)
convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e
210, comma 4, cod. proc. pen. "nella parte in cui, da un lato,
continua a prevedere la facoltà di non rispondere in capo a chi
viene esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., quantomeno
sui fatti relativi alla responsabilità altrui, e, dall'altro,
impedisce, all'esito dell'esercizio di tale facoltà, l'acquisizione
ed utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dallo
stesso";
che il rimettente premette, in punto di fatto, che, nel corso
di un procedimento instaurato per il reato di estorsione aggravata,
una delle parti offese, "esaminata ai sensi dell'art. 210 cod. proc.
pen.", si era avvalsa della facoltà di non rispondere;
che sottolineato come la norma di cui all'art. 513 cod. proc.
pen. "debba ritenersi abrogata", in forza dell'art. 1 del d.l. n. 2
del 2000, che ha disposto l'immediata applicabilità, a tutti i
processi in corso, dell'art. 111 della Costituzione - il giudice a
quo assume che l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. determini, sotto
il profilo considerato, una irragionevole disparità di trattamento
tra imputati in procedimenti diversi, per il caso in cui la prova a
carico dell'imputato sia costituita dalle dichiarazioni di un
coimputato o di un imputato in procedimento connesso il quale accetti
di sottoporsi ad esame, rispetto all'ipotesi analoga in cui detto
imputato o coimputato si rifiuti di rispondere;
che, in forza della medesima considerazione, risulterebbero
violati anche gli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione,
posto che dalla suddetta insindacabile scelta verrebbero a dipendere
il diritto dell'imputato a sottoporre al contraddittorio
dibattimentale la fonte delle accuse mosse nei suoi confronti e lo
stesso principio della formazione della prova nel contraddittorio
delle parti;
che le norme denunciate, in quanto "producono l'effetto di
paralizzare ex post l'iniziativa penale", si porrebbero altresì in
contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e
con quello di legalità, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.,
che "assegna al processo la funzione di accertare la verità",
attraverso la piena conoscenza dei fatti ad opera del giudice;
che, infine, sarebbe leso il principio della soggezione del
giudice esclusivamente alla legge, in quanto la conoscibilità, e la
conseguente utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese
nella fase delle indagini dal coimputato di reato connesso o
collegato, verrebbero a dipendere esclusivamente dalla possibilità
di sottrarsi all'esame dibattimentale, riconosciuta a tali soggetti;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
entrata in vigore la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente
innovato la disciplina sia della formazione della prova in
dibattimento, che del diritto al silenzio, incidendo direttamente,
tra l'altro, sul campo di applicazione dell'art. 210 cod. proc. pen.,
per la parte in cui forma oggetto dell'odierna impugnativa;
che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche
il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti
devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché
verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di S. Angelo dei
Lombardi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte