Ordinanza n. 82/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice
penale promossi con le sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 maggio 1961 dal Pretore di Saronno nel
procedimento penale a carico di Rovai Vanda Luisa e De Stefani Carlo,
iscritta al n. 137 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 22 luglio 1961 dal Pretore di Mesagne nel
procedimento penale a carico di Rubino Vincenza e Franco Paolino,
iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 29 settembre 1961 dal Tribunale di Brindisi
nel procedimento penale a carico di Mingolla Emanuela e Pagliara
Giuseppe, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 30 dicembre 1961;
4) ordinanza emessa l'11 novembre 1961 dal Tribunale di Brindisi
nel procedimento penale a carico di Ignazio Marta e Valente Antonio,
iscritta al n. 222 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.
Visti l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
nonché le deduzioni prodotte per Vanda Rovai, nel procedimento di cui
all'ordinanza n. 137 del 1961;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze
di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961 ha
dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità
costituzionale dell'art. 559 Cod. penale;
che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la
questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla
Corte;
che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente
decisione;
Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze e
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte