Ordinanza n. 83/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 865/1971
- art. 14legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 14 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di
espropriazione e di occupazione), promosso con ordinanze emesse il 22
dicembre 1976 dal Tribunale di Napoli, il 19 febbraio 1979 dal
Tribunale di Firenze, il 28 febbraio e il 4 aprile 1979 dalla Sezione
di Corte d'Appello di Campobasso, il 22 settembre e il 13 novembre 1978
dalla Corte d'Appello di Bologna (n. 3 ordinanze), il 16 febbraio 1979
dalla Corte d'Appello di Firenze e il 14 e il 4 maggio 1979 dalla Corte
d'Appello di Lecce, iscritte rispettivamente al n. 429 del registro
ordinanze 1977 e ai nn. 482, 533, 583, 633, 634, 635, 642, 656 e 701
del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 306 del 1977 e nn. 230, 251, 291, 318, 310, 325, 332 e
338 del 1979.
Visti gli atti di costituzione della Soc. Coop. A. Murri, della
S.p.a. Fiord, della Soc. Coop. La Fornace, di Garulli Franco, dalla
S.p.a. Cave Reno e del Comune di Bologna, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
concernenti i criteri per la determinazione delle indennità relative
ad immobili espropriati per pubblica utilità.
Considerato che le norme stesse sono state dichiarate illegittime
con la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte e che
pertanto le stesse hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14
legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le ordinanze di cui in
epigrafe in relazione agli artt. 3,36,42 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte