Ordinanza n. 843/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22d.P.R. 20/1956
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 1181/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R.
11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza
del personale statale), in relazione all'art. 2, n. 13, della legge
20 dicembre 1954, n. 1181 (Delega al Governo per l'emanazione delle
norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri
dipendenti dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio
1982 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso
proposto da Prospero Solidea, iscritta al n. 661 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 60 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 2 febbraio
1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, concernente il trattamento di
quiescenza del personale statale, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;
che, secondo il giudice remittente, la norma denunciata
esorbiterebbe dai limiti posti dalla delega legislativa al Governo di
cui all'art. 2, n. 13 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che
riguardava esclusivamente la fissazione dell'aliquota della
retribuzione fondamentale unica da assumere, a decorrere dal 1°
luglio 1956, a base della liquidazione del trattamento di quiescenza
e di quello di previdenza, nonché delle relative ritenute;
che l'intento del legislatore, nel concedere tale delega al
Governo, sarebbe stato quello di migliorare la situazione economica
dei pensionati, non già di limitarne i diritti, come, invece,
farebbe la norma censurata, disponendo la prescrizione dei ratei di
pensione già maturati qualora la domanda di liquidazione della
pensione sia stata presentata oltre due anni dopo l'insorgenza del
diritto;
che, inoltre, secondo l'assunto del giudice a quo, la
incostituzionalità della norma censurata si rifletterebbe sulla
corrispondente norma di cui all'art. 191 del vigente d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, della quale potrebbe essere dichiarata
l'illegittimità in via conseguenziale, ex art. 27 della legge n. 87
del 1953;
Considerato che l'ordinanza di rimessione muove da una
interpretazione ingiustificatamente restrittiva della norma
delegante, dal contesto della quale emerge che il potere conferito al
Governo dall'art. 2, n. 13, della legge n. 1181 del 1954, era di
portata assai ampia: il legislatore delegato era, invero, abilitato
alla regolamentazione della "disciplina del nuovo trattamento di
quiescenza da accordarsi dal 1° luglio 1956". In tale ambito, la
fissazione delle aliquote e delle relative ritenute avrebbe dovuto
costituire, in conformità agli intendimenti perseguiti dalla legge
delega, soltanto un momento della regolamentazione dell'intera
materia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20
(Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale),
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte
dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:843 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte