Art. 27Servizio prestato in zona di armistizio

Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925, e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art27 · fonte su Normattiva