Art. 191Decorrenza e durata della pensione e degli assegni

La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali e' diversamente disposto. La pensione di riversibilita' decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, la pensione di riversibilita' viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa e' presentata oltre due anni dopo il giorno in cui e' sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermita' l'interessato consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente assegno, il nuovo trattamento sara' corrisposto dalla data in cui viene a cessare il pagamento di quello precedente. Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma precedente nonche' quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo unico rimangono sospesi finche' duri la incapacita' di agire.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art191 · fonte su Normattiva