Ordinanza n. 859/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 798/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di
Venezia), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal T.A.R.
per il Lazio sul ricorso proposto dalla S.p.a. S.N.A.M. contro C.I.P.
ed altri, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. S.N.A.M. e della S.p.a
Vincenzo Mason e C. ed altri nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione III, con ordinanza del 23 ottobre 1985 emessa nel
procedimento promosso dalla s.p.a. SNAM contro il Comitato
Interministeriale Prezzi e nei confronti della s.p.a. Vincenzo Nason
e C. - Fabbrica vetri e cristallerie, della Mazzega s.a.s. e della
Sangemini s.p.a., con l'intervento della Sezione dell'Industria del
vetro dell'associazione degli industriali della provincia di Venezia,
per ottenere l'annullamento del provvedimento del Comitato
Interministeriale Prezzi 14/1985 del 7 marzo 1985, ha sollevato, su
istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dell'art. 19
della legge 29 novembre 1984 n. 798, il quale dispone che il prezzo
base del metano per forniture industriali destinate ad unità
produttive artigianali ed industriali vetrarie site nell'isola di
Murano debba essere determinato dal Comitato Interministeriale Prezzi
in misura non superiore al 60% di quello fissato sulla base
nazionale;
che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione
censurata, prevedendo un trattamento di favore a vantaggio di tutti
gli operatori vetrari dell'isola senza operare alcuna distinzione tra
di essi, in ragione delle loro differenti potenzialità economiche ed
organizzative, riserverebbe un identico trattamento a situazioni
diseguali e produrrebbe perciò un effetto sperequativo in contrasto
con l'art. 3 Cost.;
che la previsione di un prezzo ridotto per le sole forniture
industriali alle imprese vetrarie di Murano importerebbe violazione
dell'art. 41 Cost. in quanto tratterebbesi di imposizione
autoritativa di un prezzo inferiore ai costi, con esclusione, in
danno delle imprese erogatrici del metano, di un margine di utile;
che, infine, risulterebbe violato anche l'art. 42 Cost. in
quanto si verificherebbe una espropriazione senza indennizzo;
che si sono costituite in giudizio, sostenendo l'infondatezza
della sollevata questione di costituzionalità, la s.p.a. Vincenzo
Nason e C. Fabbrica vetri e cristallerie, la s.a.s. A.V. Mazzega
Vetri d'arte, la s.r.l. Carlo Moretti, la s.r.l. Effetre Murano, la
s.r.l. Ferro e Lazzarini, la s.p.a. Salviati e C., la s.r.l. Barovier
e Toso Vetrerie Artistiche Riunite, la s.r.l.Formia di Mian Alfio e
C. e la s.p.a. Venini, tutte imprese operanti nell'isola di Murano ed
utenti della s.p.a. SNAM;
che si è altresì costituita la s.p.a. SNAM, svolgendo
considerazioni adesive all'ordinanza di rimessione;
Considerato che la riduzione del prezzo del gas metano, prevista
dall'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798, è misura
finalizzata al sostegno dell'intera industria vetraria di Murano che
- nell'ambito di un discrezionale apprezzamento del legislatore - è
stata ritenuta bisognosa e meritevole, nel suo complesso, di un
intervento di supporto economico;
che è, pertanto, soluzione razionale e non generatrice di
diseguaglianze che lo sgravio del costo del metano per forniture
industriali sia stato predisposto a favore di una intera categoria di
imprese - le unità produttive artigianali ed industriali vetrarie di
Murano - considerate, in ragione della loro storia, del valore della
loro produzione e delle tecniche in esse impiegate come un patrimonio
degno di salvaguardia complessiva;
che l'area dei soggetti economici destinatari della normativa di
favore, pur non subendo, come si è detto, interne differenziazioni,
resta comunque assai ristretta e rigorosamente delimitata in termini
produttivi e geografici, di talché è da escludere che la riduzione
del prezzo del metano fornito all'industria vetraria muranese
implichi la lesione della libertà di iniziativa economica delle
imprese erogatrici che hanno di fronte a sé un mercato di
grandissime dimensioni all'interno del quale ben possono realizzarsi
tutte le compensazioni, eventualmente necessarie, per la
ricostituzione di utili di impresa;
che è palesemente inconferente il richiamo contenuto
nell'ordinanza di rimessione alla tutela costituzionale del diritto
di proprietà nei confronti delle espropriazioni senza indennizzo
perché l'istituzione di limiti ai prezzi di vendita di beni prodotti
dalle imprese non è di regola riconducibile al fenomeno
espropriativo ed alle disposizioni per esso dettate dalla
Costituzione, ma va ricollegato alla norma costituzionale in tema di
libertà di iniziativa economica privata che, come si è in
precedenza detto, non è stata violata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798
(Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:859 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte