Ordinanza n. 86/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 482/1968
- art. 10legge 482/1968
- art. 11legge 482/1968
- art. 23legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private), promossi con ordinanze emesse il 13 gennaio 1995
dal pretore di Taranto, sezione distaccata di San Giorgio Jonico, il
23 gennaio 1995 (n. 2 ordinanze) ed il 13 marzo 1995 dal pretore di
Taranto, il 27 febbraio 1995 dalla Corte di cassazione,
rispettivamente iscritte ai nn. 147, 204, 205, 359 e 381 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 12, 16, 25 e 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
penale di condanna, il vice pretore della Pretura circondariale di
Taranto, sezione distaccata di San Giorgio Jonico, con ordinanza
emessa il 13 gennaio 1995 (reg. ord. n. 147 del 1995) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 38 e 41 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 2 aprile
1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), il quale
prevede che i privati datori di lavoro, i quali abbiano più di 35
dipendenti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle
categorie protette per una aliquota complessiva del 15 per cento del
personale in servizio;
che il giudice rimettente ritiene che l'obbligo di assunzione
scatti automaticamente nel momento in cui il numero dei lavoratori
alle dipendenze dell'azienda superi le 35 unità, senza che rilevino
le decisioni dell'imprenditore sulle dimensioni della sua azienda e
le disponibilità economiche per effettuare l'assunzione. Questa
disciplina sarebbe irragionevole, ponendo il datore di lavoro privato
sullo stesso piano di quello pubblico, e violerebbe il principio
costituzionale di libertà di iniziativa economica privata, che
investe l'organizzazione e la gestione dell'impresa;
che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse le prime due
il 23 gennaio 1995 (reg. ord. nn. 204 e 205 del 1995), la terza il 13
marzo 1995 (reg. ord. n. 359 del 1995), il Pretore di Taranto, nel
corso di altrettanti procedimenti penali, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale, oltre che dell'art. 11 della legge 2
aprile 1968, n. 482, anche dell'art. 9, che stabilisce le aliquote
spettanti alle singole categorie cui è riservata l'assunzione
obbligatoria, dell'art. 10, che applica agli assunti
obbligatoriamente il normale trattamento economico, giuridico e
normativo, e dell'art. 23 della stessa legge, che stabilisce le
sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni della legge. Il
giudice rimettente, rilevato che nei tre giudizi sottoposti al suo
esame i datori di lavoro hanno più di 35 dipendenti e non hanno
assunto invalidi nella proporzione richiesta dalla legge, ritiene che
le norme denunciate violino: l'art. 3 della Costituzione, per
l'ingiustificata disparità di trattamento dell'imprenditore privato
rispetto a quello pubblico, soltanto per il primo l'obbligo
discendendo dal mero fatto di avere un certo numero di dipendenti
anziché dall'esigenza di coprire vacanze nell'organico; l'art. 41
della Costituzione, per avere posto a carico dell'imprenditore, in
contrasto con le regole di mercato, la realizzazione di fini estranei
all'impresa e potenzialmente incompatibili con la sua sopravvivenza;
l'art. 38 della Costituzione, che enuncerebbe il principio in base al
quale all'assolvimento del compito di assicurare agli invalidi il
diritto all'avviamento professionale deve provvedere lo Stato e non
gli imprenditori che hanno un determinato numero di lavoratori alle
proprie dipendenze;
che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27 febbraio
1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9,
11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
che la Corte di cassazione, intendendo riproporre e precisare una
questione già sollevata e dichiarata manifestamente inammissibile
(ordinanza n. 449 del 1994), premette di doversi pronunciare in
ordine alla contravvenzione dell'art. 23 della legge n. 482 del 1968
per violazione dell'art. 11 della stessa legge, norma quest'ultima
che renderebbe automatico l'obbligo di assunzione di lavoratori
appartenenti alle categorie protette al solo raggiungimento del
numero minimo di trentasei dipendenti in servizio, senza che si possa
tener conto della possibilità per l'azienda di fare fronte al carico
di ulteriori assunzioni, rese obbligatorie. Sarebbero, in tal modo,
posti irragionevolmente sullo stesso piano soggetti diversi, quanto a
capacità di assorbimento di nuove unità di lavoratori, e verrebbe
ingiustificatamente differenziata la disciplina delle aziende private
rispetto a quella degli enti pubblici. Ad avviso del giudice
rimettente sarebbero anche lesi la libertà di organizzazione e di
gestione dell'impresa secondo criteri di economicità, aspetto
compreso nella libertà di iniziativa economica privata, e l'art. 38
della Costituzione, che porrebbe l'assistenza e la previdenza a
carico della collettività e non di singoli cittadini;
che in tutti i giudizi (tranne in quello promosso dal pretore di
Taranto con l'ordinanza emessa il 13 marzo 1995) è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta
inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza o per la
non fondatezza delle questioni, in particolare richiamando le
ordinanze n. 173 del 1985 e n. 449 del 1994.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime
disposizioni e proponendo questioni analoghe, possono essere riuniti
per essere decisi congiuntamente;
che le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni
sollevate riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori
appartenenti alle categorie protette in sé considerato, riferendosi
alla situazione, a regime, dell'impresa che, in ragione del numero
complessivo del personale occupato, deve riservare una quota delle
nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie, riproponendosi
in tal caso un dubbio già ritenuto non fondato dalla Corte con
riferimento agli stessi parametri dedotti (sentenza n. 279 del 1983;
ordinanza n. 173 del 1985); oppure se le questioni siano proposte
per la diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello
occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta
l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie
protette in numero proporzionale ai dipendenti in servizio, debba
dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per
coprire la complessiva quota d'obbligo;
che le ordinanze di rimessione neppure precisano in quale delle
due diverse ipotesi si trovassero in concreto i privati datori di
lavoro nei cui confronti si svolgeva il giudizio;
che, non essendo possibile individuare le questioni sottoposte
all'esame della Corte, le stesse devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili (ordinanza n. 499 del 1994);
Visti gli artt. 26, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41
della Costituzione, dal vice pretore della pretura circondariale di
Taranto, sezione distaccata di San Giorgio Jonico, dal pretore di
Taranto e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Conusulta, il 18 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte