Ordinanza n. 87/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15-bislegge 94/1982
- art. 67Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis
legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti), promossi con ordinanze emesse il 5
novembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 22 novembre 1983 dal
Pretore di Thiene, il 10, il 29 ottobre, il 21 novembre e il 21
dicembre 1983 dal Pretore di Roma, il 3 ottobre 1983 dal Pretore di San
Benedetto del Tronto, l'8 giugno 1983 dal Tribunale di Catania, il 3
novembre 1983 dal Pretore di Roma, il 2 novembre 1983 dal Pretore di
Fidenza, il 28 dicembre 1983 dal Pretore di Roma, il 23 dicembre 1983
dal Pretore di Firenze, il 15 dicembre 1982 dal Pretore di Milano, il
23 dicembre 1983 dal Pretore di Roma, il 21 gennaio 1984 dal Pretore di
Poggibonsi, il 30 gennaio 1984 dal Pretore di Ravenna, il 19 gennaio
1984 dal Pretore di Monza, il 1 febbraio 1984 dal Pretore di Busto
Arsizio (n. 2 ord.), il 13 dicembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio,
il 18 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 6 maggio 1983 dal Pretore di
Parma, il 25 febbraio e il 21 marzo 1984 dal Tribunale di San Remo, il
25 febbraio 1984 dal Pretore di Pavia, il 18 aprile 1984 dal Tribunale
di Livorno, il 31 gennaio 1984 dal Pretore di Milano, il 29 marzo 1984
dal Pretore di San Benedetto del Tronto, il 20 febbraio 1984 dal
Pretore di Roma, il 20 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 23 marzo
1984 dal Pretore di Firenze, iscritte ai nn. 13,20, da 54 a 58,76,88,
155, 201, 211, 219, 233, 263, 349, 357, 367, 368, 369, 380, 409, 484,
485, 594, 807, 825, 840, 874, 875, 879 del registro ordinanze 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 120, 155, 162,
176, 190, 197, 204, 211, 224, 238, 252, 259, 266, 287, 294, 307, 321,
341 del 1984 e n. 7 bis del 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Marcora Mario e Maestroni Elide ed avente per oggetto la fine della
locazione di un immobile non abitativo, il Pretore di Busto Arsizio con
ordinanza del 5 novembre 1983 (reg. ord. n. 13 del 1984) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo
1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale
aveva prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa già
soggetti alla scadenza di cui all'art. 67 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che secondo il Pretore, trattandosi nella specie di contratto non
soggetto a proroga nel momento di entrata in vigore della l. ult. cit.,
e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste nel
detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il
conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal
citato art. 15 bis;
che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva
dubbia al giudice rimettente, appunto in quanto esso limitava
l'ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non
l'estendeva alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò
in contrasto con l'art. 3 Cost.;
che la stessa questione veniva sollevata, con le ordinanze meglio
indicate in epigrafe, dallo stesso Pretore di Busto Arsizio (ord. n.
367, 368, 369 del 1984), nonché dai Pretori: di Thiene (n. 20 del
1984), di Roma (nn. 54 - 57, 88, 201, 233, 380, 874, 875 del 1984), di
Fidenza (n. 155 del 1984), di Firenze (nn. 211 e 879 del 1984), di
Milano (nn. 219 e 825 del 1984), di Poggibonsi (n. 263 del 1984), di
Ravenna (n. 349 del 1984), di Monza (n. 357 del 1984), di Parma (n. 409
del 1984), di Pavia (n. 594 del 1984), di San Benedetto del Tronto (nn.
58 e 840 del 1984), nonché dai Tribunali di Catania (n. 76 del 1984),
di San Remo (nn. 484 e 485 del 1984) e di Livorno (n. 807 del 1984);
che quest'ultima ordinanza si riferiva ad un immobile preso in
locazione da un Comune, ossia ad una delle locazioni previste dall'art.
42 l. n. 392/1978, pur sempre riconducibili all'art. 71 st. l.;
che i Tribunali di Catania e di San Remo impugnavano il suddetto
art. 15 bis anche con riferimento all'art. 42 Cost. osservando che esso
comprimeva eccessivamente il diritto di proprietà dei locatori;
che il Tribunale di San Remo indicava nell'ord. n. 485/84, quale
norma costituzionale di riferimento, anche l'art 41 Cost., ma senza
fornire sul punto alcuna motivazione;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle
cause nn. 13, 20, 56, 57, 155, 211, 219, 223, 349, 380, 584, 825, 840,
874, 875 e 879 del 1984 chiedendo che le questioni fossero dichiarate
manifestamente infondate.
Considerato che per la sostanziale identità delle questioni
sollevate i giudizi debbono essere riuniti;
che la questione relativa all'art. 3 Cost. è manifestamente
infondata in quanto già decisa con la sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in
cui questa Corte ha osservato che il differente trattamento, disposto
dall'impugnato art. 15 bis per i rapporti locativi "prorogati" (art.
67) rispetto a quelli "non prorogati" (art. 71) di cui alla legge n.
392 del 1978, trova fondamento nelle diverse caratteristiche dei
rapporti stessi, in quanto soltanto rispetto ai primi la data di
scadenza poteva funzionare quale comune punto di riferimento (lett. a),
b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i secondi, che peraltro costituivano
un numero limitato, presentavano tratti talmente differenziati da non
giustificare l'assoggettamento alla medesima disciplina;
che pure la censura relativa all'art. 41 Cost. è manifestamente
infondata giacché, come si è detto nella citata sentenza, nella
specie non viene dedotta alcuna attività produttiva del locatore, ma
si verte soltanto in tema di godimento di un bene, quale l'immobile
dato in locazione, onde non è pertinente il richiamo alla libertà di
iniziativa economica;
che, infine, manifestamente infondata è la questione relativa
all'art. 42 Cost. poiché la proroga in questione venne disposta, come
è stato ritenuto nella più volte cit. sent. n. 89 del 1984, per
adeguare la disciplina transitoria della l. n. 392 del 1978 a
circostanze del tutto eccezionali e transeunti, risultando in tal modo
non irrazionale il sacrificio del diritto di proprietà del locatore.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione
del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
41 e 42 Cost. dai Pretori di Busto Arsizio, Thiene, Roma, Fidenza,
Firenze, Milano, Poggibonsi, Ravenna, Monza, Parma, Pavia, San
Benedetto del Tronto, nonché dai Tribunali di Catania, San Remo e
Livorno, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa
con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte