Ordinanza n. 88/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 609-bisCodice penale
- art. 609-terCodice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 222 del codice
penale, promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1999 dal tribunale
di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di L. G, iscritta
al n. 625 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 1999
ed il 27 gennaio 2000 dal tribunale di Cagliari nel procedimento
penale a carico di A. F., iscritta al n. 108 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 luglio 1999, nel corso di
un procedimento penale nei confronti di persona imputata dei reati di
tentato omicidio e tentato furto aggravato, il tribunale di
Caltanissetta ha sollevato, in riferimento agli artt. 27 e 32 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 222
del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice di
disporre, nei casi da esso considerati, misure di sicurezza diverse
dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, che risultino
adeguate alle condizioni cliniche del soggetto e maggiormente idonee
a garantirne il recupero psichico, nel rispetto delle esigenze di
tutela della collettività;
che l'ordinanza premette che l'imputato nel procedimento a
quo era risultato affetto da disturbi mentali tali da renderlo
incapace di intendere e di volere al momento del fatto e tuttora
socialmente pericoloso, ove non sottoposto a specifico trattamento
sanitario (in particolare, ad "opportuni controlli del servizio di
salute mentale, supportati dalla somministrazione di farmaci
specifici e terapie psicologiche"): trattamento "di fatto" non
attuabile in una struttura psichiatrica giudiziaria "per mancanza di
operatori";
che, tuttavia - prosegue il rimettente - l'art. 222 cod.
pen. non accorda al giudice alcuna "facoltà di graduazione" della
misura da applicare nel caso di proscioglimento per infermità di
mente, in correlazione alle particolari esigenze dell'infermo, ma
impone, senza alternative, il ricovero del medesimo in un ospedale
psichiatrico giudiziario per un periodo non inferiore a due anni:
provvedimento, questo, che, per le ragioni indicate, risulterebbe
nella specie non adeguato alle condizioni cliniche dell'imputato e
confliggente con l'obiettivo del suo recupero;
che, in tale prospettiva, la norma denunciata si porrebbe in
contrasto tanto con il principio della funzione "di emenda",
enunciato dall'art. 27 della Costituzione in rapporto alla pena, ma
riferibile, secondo il giudice a quo anche alle misure di sicurezza;
quanto con il principio di tutela della salute come fondamentale
diritto dell'individuo ed interesse della collettività, sancito
dall'art. 32 della Costituzione;
che con ordinanza emessa il 27 gennaio 2000, nel corso di un
procedimento penale nei confronti di persona imputata del delitto di
violenza sessuale aggravata (artt. 609-bis e 609-ter cod. pen.), il
tribunale di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32
Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 222
cod. pen., nella parte in cui non prevede che la misura di sicurezza
custodiale sia rigorosamente limitata ai casi di pericolosità
sociale accompagnata dal rifiuto di ogni terapia da parte
dell'infermo;
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che, alla
stregua delle risultanze processuali, l'imputato doveva ritenersi
affetto da malattia mentale atta a renderlo tuttora socialmente
pericoloso;
che per la cura di tale malattia sarebbe peraltro opportuno
che egli rimanesse nella comunità terapeutica presso la quale è
attualmente ricoverato, al fine di proseguire il programma
terapeutico e di recupero in corso, rivelatosi soddisfacente e nei
cui confronti l'infermo "non ha mai mostrato segni di insofferenza":
laddove, invece, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario -
prescritto dalla disposizione impugnata - risulterebbe
pregiudizievole per la sua salute, provocando l'interruzione di detto
programma;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il rimettente - richiamando la sentenza di questa Corte n. 324 del
1998 - rimarca come il legislatore, con la legge 13 maggio 1978,
n. 180, recependo le più recenti acquisizioni della scienza e della
coscienza sociale, abbia riconosciuto che la cura della malattia
mentale non deve attuarsi, se non eccezionalmente, in condizioni di
degenza ospedaliera, bensì attraverso presidi psichiatrici
extraospedalieri, e comunque non mediante la segregazione dei malati
in strutture chiuse quali le preesistenti istituzioni manicomiali;
che l'ordinamento penale - soggiunge il giudice a quo - non
potrebbe "ovviamente" non prevedere forme più ampie di coercizione e
di segregazione nei confronti dell'infermo di mente che, avendo
commesso un certo tipo di reato, sia anche "socialmente pericoloso";
che, in tale ottica, la misura di sicurezza del ricovero in
un ospedale psichiatrico giudiziario sarebbe preposta, per un verso,
ad attuare coattivamente un trattamento sanitario nei confronti
dell'infermo di mente pericoloso e, per l'altro, a scongiurare -
mediante la segregazione - il pericolo di ulteriori aggressioni a
beni penalmente tutelati;
che proprio tale funzione segnerebbe, tuttavia, il limite di
legittimità costituzionale della misura: l'ordinamento
costituzionale non potrebbe infatti tollerare limitazioni alla tutela
della salute ed alla uguaglianza dei cittadini davanti alla legge se
non in quanto esse siano indispensabili per la salvaguardia di beni
protetti in modo paritario o poziore dalla stessa Costituzione;
sicché, quando tale salvaguardia possa essere attuata con strumenti
che non comprimano, o comprimano in modo meno energico, gli altri
diritti costituzionalmente garantiti, sarebbe compito del legislatore
di consentirne al giudice l'adozione;
che l'art. 222 cod. pen. contrasterebbe, quindi, sia con
l'art. 32 della Costituzione, in quanto impedirebbe - in ipotesi
quale quella sottoposta all'esame del rimettente - di curare
l'infermo di mente nel modo più consono e nelle strutture più
adeguate alle sue condizioni, ancorché tali modalità di cura
soddisfino le esigenze di tutela della collettività; sia con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto discriminerebbe, senza
necessità, il malato di mente socialmente pericoloso da quello che
non lo è;
che, d'altro canto, questa Corte ha già dichiarato
costituzionalmente illegittima, con la citata sentenza n. 324 del
1998, la norma denunciata nella parte in cui prevede l'applicazione
della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario nei confronti dei minori: né sarebbe concepibile,
nell'ambito dei soggetti totalmente infermi di mente, una differenza
di trattamento basata sull'età, data la "dimensione totalizzante"
della loro malattia;
che, in base a tali considerazioni - deduce conclusivamente
il giudice a quo - l'art. 222 cod. pen. si sottrarrebbe a censure di
costituzionalità solo qualora la misura di sicurezza di tipo
custodiale fosse "rigorosamente limitata ai casi di pericolosità
sociale accompagnata da accertato atteggiamento dell'infermo di
rifiuto di ogni terapia";
che in entrambi i giudizi di costituzionalità è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per la
dichiarazione di non fondatezza delle questioni.
Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima
norma, vanno riuniti per essere decisi unitariamente;
che, tramite i quesiti di costituzionalità sollevati, i
giudici rimettenti chiedono in sostanza alla Corte interventi
additivi di revisione della disciplina delle misure di sicurezza
applicabili nel caso di proscioglimento dell'imputato per infermità
psichica: interventi che - senza espungere in toto dall'ordinamento
la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (la
legittimità costituzionale della cui previsione non viene contestata
in termini assoluti) - dovrebbero tuttavia comprimerne la sfera
operativa, permettendo l'adozione di misure alternative di cura del
malato di mente socialmente pericoloso, diverse dall'affidamento a
strutture chiuse e consone alle peculiarità del caso concreto;
che, al riguardo, deve peraltro ribadirsi quanto già in più
occasioni affermato da questa Corte: e, cioè, che simili interventi
di innovazione normativa esorbitano dai poteri della Corte stessa, in
quanto comportano scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva
competenza del legislatore (v. sentenze n. 228 del 1999 e n. 111 del
1996; ordinanze nn. 333 e 396 del 1994; n. 24 del 1985);
che la varietà delle possibili soluzioni ed il carattere
discrezionale della relativa scelta sono confermati, del resto, dalla
circostanza che i giudici a quibus muovendo da premesse fattuali e
normative in larga parte sovrapponibili, formulano richieste di
contenuto sensibilmente differenziato: attribuzione al giudice di una
facoltà di "graduazione" delle misure, nell'un caso; introduzione
della condizione negativa della mancata adesione dell'infermo al
trattamento terapeutico, quale limite all'applicazione di misure di
tipo custodiale, nell'altro caso;
che, per quanto attiene alla prima ordinanza, il tribunale
rimettente sembra far derivare, nel caso concreto, l'inidoneità
dell'ospedale psichiatrico giudiziario ad assicurare il trattamento
terapeutico ottimale da una carenza di natura essenzialmente
organizzativa (la "mancanza di operatori"): carenza dalla quale,
peraltro, non potrebbe dedursi l'illegittimità costituzionale
dell'istituto in sé, ma - eventualmente ed al più - delle
disposizioni che ne regolano il concreto funzionamento (v. sentenza
n. 139 del 1982);
che, riguardo alla seconda ordinanza di rimessione - fermo
quanto osservato dianzi - può registrarsi anche l'esistenza di un
salto logico tra premesse e conclusione del relativo iter
argomentativo; resta, infatti, del tutto indimostrato, al di là
dell'ipotesi di specie, che le esigenze di tutela della collettività
(esigenze che lo stesso giudice a quo apprezza come idonee a
giustificare il ricorso a misure di tipo segregante) vengano meno per
il solo fatto che l'infermo di mente socialmente pericoloso "accetti
la terapia";
che, infine non è pertinente neppure il richiamo del giudice
a quo alla sentenza di questa Corte n. 324 del 1998, la quale non
legittima affatto l'illazione, che egli ne trae, dell'esigenza di una
generale parificazione del trattamento degli infermi di mente autori
di reato, indipendentemente dalla loro età: giacché, al contrario,
la citata sentenza ebbe a dichiarare costituzionalmente illegittimo
l'art. 222 cod. pen. - nella parte in cui prevedeva l'applicazione
anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale
psichiatrico giudiziario - proprio a fronte della mancata previsione
di modalità di esecuzione differenziate della misura di sicurezza,
che tenessero conto delle specifiche esigenze di tutela della
personalità del minore, affetto da infermità psichica, che vi
è sottoposto;
che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Cote costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 222 del codice penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 27 e 32 della Costituzione, dal
tribunale di Caltanissetta e, in riferimento agli artt. 3 e 32 della
Costituzione, dal tribunale di Cagliari, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte