Ordinanza n. 89/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 370/1970
- art. 2legge 370/1970
- art. 485Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio
prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e
artistica), convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, "quali
riprodotti" nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), promossi con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dal
Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso
proposto da Gargiulo Maria contro il Ministero della pubblica
istruzione, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie
speciale, dell'anno 1999, e il 14 gennaio 1998 dal Tribunale
amministrativo regionale della Toscana sui ricorsi riuniti proposti
da Gentosi Gina contro il Provveditorato agli studi di Lucca ed
altri, iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Gargiulo Maria nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 e nella camera di
consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice relatore Fernando
Santosuosso.
Ritenuto che, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale
della Campania, un'insegnante di scuola media statale ha contestato
il mancato riconoscimento del servizio preruolo da lei prestato nella
scuola materna statale;
che il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370
(Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal
personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione
elementare, secondaria e artistica), convertito in legge 26 luglio
1970, n. 576, nella parte in cui non consente agli insegnanti delle
scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto
nella scuola materna, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione;
che il giudice rimettente ritiene che, alla luce della
rigorosa e letterale applicazione della norma impugnata, la domanda
della ricorrente vada respinta, poiché il citato art. 1, terzo
comma, del decreto-legge n. 370 del 1970 consente il riconoscimento
del servizio precedentemente prestato in qualità di insegnante di
ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, mentre non cita
quello svolto nelle scuole materne, che viene, invece, riconosciuto
dal successivo art. 2 al solo personale docente delle scuole
elementari statali;
che, a conforto delle sue conclusioni, il giudice a quo
richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, da un
lato, le norme contenute nel decreto-legge n. 370 del 1970, in quanto
attributive di un beneficio, avrebbero carattere eccezionale - per
cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica od
estensiva - e, dall'altro, sarebbe decisivo l'argomento testuale che
si ricava sia dalla specifica previsione dell'art. 1, terzo comma,
sia dal confronto tra tale ultima norma e il successivo art. 2 dello
stesso decreto-legge;
che il Tribunale amministrativo regionale della Campania
segnala che non sono mancate pronunce del Consiglio di Stato di segno
contrario, secondo le quali stante l'assimilazione esistente tra i
servizi prestati nella scuola materna e quelli svolti nella scuola
elementare occorrerebbe seguire una interpretazione estensiva (in
quanto più conforme alla Costituzione) della norma impugnata,
ricomprendendo tra quelli riconoscibili agli insegnanti di scuola
secondaria anche i servizi prestati nelle scuole materne. In tal
senso soccorrerebbe anche la sentenza della Corte costituzionale
n. 228 del 1986 che ai diversi fini della riconoscibilità dei
servizi svolti negli istituti gestiti dall'Ente per le scuole materne
della Sardegna ha affermato che l'art. 2, secondo comma, del medesimo
d. l. n. 370 del 1970 deve essere interpretato in modo da
ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli
espressamente elencati dalla norma;
che, tuttavia, il giudice a quo ritiene di non poter
interpretare estensivamente la norma impugnata e solleva questione di
legittimità costituzionale, che risulterebbe rilevante in quanto la
declaratoria di incostituzionalità condurrebbe all'accoglimento del
ricorso e non sarebbe manifestamente infondata;
che infatti, secondo il ricorrente, la previsione normativa
sarebbe contraddittoria ed irragionevole, poiché - ai fini della
valutazione dei servizi pregressi - mentre opera una duplice
equiparazione tra scuola secondaria e scuola elementare, da un lato
(art. 1), e tra scuola elementare e scuola materna, dall'altro
(art. 2), non afferma invece la stessa equiparazione tra scuola
secondaria e scuola materna, come dovrebbe sillogisticamente
avvenire;
che, in secondo luogo, la norma impugnata condurrebbe a
conseguenze inaccettabili, ponendo sullo stesso piano i docenti che
non abbiano svolto alcun servizio pregresso e quelli che abbiano
prestato servizio nei ruoli della scuola materna;
che, soprattutto, la diversità di valutazione del servizio
pregresso, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o
nella scuola materna, sarebbe irragionevole alla luce della normativa
riguardante la scuola materna, elementare e secondaria, che prevede
un sistema di pressoché totale equiparazione sia nello svolgimento
delle carriere e nel trattamento economico, sia quanto al titolo
necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli;
che, per i suesposti motivi, il giudice a quo ritiene violati
gli artt. 3 e 97 Cost., pur se, riguardo al secondo parametro, non
fornisce una puntuale motivazione;
che si è costituita in giudizio l'insegnante ricorrente
davanti al Tribunale amministrativo regionale, concludendo per
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, ma
richiamando anche la giurisprudenza amministrativa favorevole ad una
interpretazione estensiva della norma impugnata;
che, nell'ambito di un altro giudizio a quo il Tribunale
amministrativo regionale della Toscana ha sollevato analoga questione
di legittimità costituzionale, relativa, oltre che all'art. 1, anche
all'art. 2 del medesimo d.l. n. 370 del 1970 ed all'art. 485 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che
riproduce quasi testualmente gli altri due articoli;
che anche il Tribunale amministrativo regionale della Toscana
ritiene di dover partire da un'interpretazione letterale e
restrittiva della norma impugnata e, per i motivi già addotti dal
Tribunale amministrativo regionale della Campania, non riscontra una
reale diversità tra l'insegnamento svolto nella scuola elementare e
quello prestato nella scuola materna, per cui reputa irragionevole la
distinzione operata dalla legge tra gli stessi, ai fini della
valutazione dei servizi pregressi;
che nel solo giudizio introdotto dal Tribunale amministrativo
regionale della Campania è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che "la Corte dichiari inammissibile e non fondata
la questione di legittimità costituzionale";
che, in una successiva memoria di deduzioni, l'Avvocatura
rileva che il prevalente orientamento ermeneutico del Consiglio di
Stato risulterebbe ineccepibile sul piano dell'interpretazione non
solo letterale, ma anche logica dell'art. 1 del decreto-legge n. 370
del 1970: contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza di
rimessione, detta norma non affermerebbe l'identità dei vari tipi di
servizio svolti (nella scuola materna, in quella elementare, in
quella secondaria), ma solo la rilevanza di un insegnamento ai fini
del consolidamento nei ruoli di altro insegnamento prestato dal
medesimo docente;
che tuttavia, per l'Avvocatura, sarebbe possibile anche una
interpretazione estensiva della norma impugnata, tale da eliminare
ogni possibile contrasto con i principi costituzionali, come ritenuto
dal Consiglio di Stato in alcune sue decisioni.
Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale,
rimesse rispettivamente dal Tribunale amministrativo regionale della
Campania e dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sono
sostanzialmente identiche, per cui è opportuna la riunione dei
relativigiudizi;
che i giudici a quibus sollevano dette questioni di
costituzionalità in quanto interpretano gli artt. 1 e 2 del
decreto-legge n. 370 del 1970 e l'art. 485 del decreto legislativo
n. 297 del 1994 in modo letterale e restrittivo, pur segnalando
l'esistenza di un orientamento ermeneutico estensivo che, se
recepito, consentirebbe di accogliere le domande dei ricorrenti;
che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni
impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali
invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria
al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del
legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei
docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato
nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della
diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi
scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio
prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e
artistica), convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, "quali
riprodotti" nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania e
dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte