Corte costituzionale

Ordinanza n. 896/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.l. 463/1983
  • art. 8legge 638/1983

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento dell spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n.

638, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 febbraio 1985 dal Pretore di Lecce nel

procedimento civile vertente tra Fuso Cosimo e Amministrazione

Giudiziaria beni relitti Anna Elia, iscritta al n. 186 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 179/ bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 12 marzo 1985 dal Pretore di Maglie nei

procedimenti civili vertenti tra Fersini Salvatore ed altri e De

Marco Galluccio Maria, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1985

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232/ bis

dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 18 aprile 1985 dal Pretore di Lecce nei

procedimenti civili vertenti tra Cino Antonio ed altri e

Flascassovitti M. Luisa, iscritta al n. 339 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244/

bis dell'anno 1985;

4) ordinanza emessa il 21 settembre 1985 dal Pretore di Galatina

nel procedimento civile vertente tra Zollino Cosimo e Cazzato Nicola,

iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 2 ottobre 1985 dal Pretore di Galatina

nel procedimento civile vertente tra Galluccio Luigi e Metrucci

Annunziato ed altri, iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 23 aprile 1986 dal Pretore di Nardò nel

procedimento civile vertente tra s.r.l. Immobiliare S. Carlo e

Alemanno Luce ed altri, iscritta al n. 577 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51,

prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Lecce, con due ordinanze,

rispettivamente del 5 febbraio 1985 (R.O. n. 186/85) e 18 aprile 1985

(R.O. n. 339/85); il Pretore di Nardò, con ordinanza del 23 aprile

1986 (R.O. n. 577/86); il Pretore di Maglie, con ordinanza del 12

marzo 1985 (R.O. n. 306/85); il Pretore di Galatina, con due

ordinanze rispettivamente del 21 settembre 1985 (R.O. n. 835/85) e 2

ottobre 1985 (R.O. n. 836/85); hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17 bis, del d.l. 12

settembre 1983, n. 463, convertito con modif. nella legge 11 novembre

1983, n. 638, secondo cui l'art. 8, primo comma, della legge 12 marzo

1968 va interpretato nel senso che i piccoli coloni e i proprietari

concedenti sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa

misura e secondo la stessa ripartizione in vigore per i giornalieri

di campagna;

che, ad avviso dei giudici remittenti, risulterebbero violati:

a) l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, perché

la detta norma non avrebbe natura interpretativa ma innovativa e,

quindi, non sarebbe retroattiva, sia sotto il profilo

dell'ingiustificata identità di trattamento della posizione del

datore di lavoro e del proprietario concedente che è parte in un

rapporto associativo con divisione dei prodotto del fondo ed

assunzione dei rischi dell'impresa; b) l'art. 41 Cost., perché

l'avere posto a carico del proprietario concedente, in misura

preponderante, l'onere contributivo gli impedisce di determinarsi

liberamente nella consuzione dell'impresa agricola; c) l'art. 42

Cost., perché l'aggravio della posizione del concedente rispetto a

quella del colono cui compete la maggior parte del prodotto elimina

la convenienza nella coltivazione; d) l'art. 44 Cost., perché lo

spostamento in capo al concedente, che è di solito un piccolo

proprietario, del maggior peso degli oneri contributivi non attua i

precetti della realizzazione di più equi rapporti sociali e

dell'aiuto alla piccola proprietà;

che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 186/1985 è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza

della questione;

Considerato che i sei giudizi, siccome prospettano questione

identica, devono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la disciplina della materia su cui si controverte rientra

nella discrezionalità del legislatore al quale spetta l'attuazione

delle finalità di politica socio- economica del Paese;

che, pertanto, essa è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17 bis, del d.l. 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 Cost., dai Pretori di Lecce,

di Nardò, di Maglie e di Galatina con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:896 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte