Ordinanza n. 9/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2legge 335/1995
- art. 2legge 421/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2120, ottavo
comma, del codice civile, 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica), 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e
dell'art. 26 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del
testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza
emessa il 26 maggio 1998 dal TAR per la Sicilia sez. staccata di
Catania sul ricorso proposto da Di Gesu Giuseppe contro l'INPDAP,
iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo - promosso da
un avvocato dello Stato, in possesso della prescritta anzianità di
servizio, avverso il provvedimento dell'INPDAP di rigetto
dell'istanza volta ad ottenere (per destinarla all'acquisto della
prima casa di abitazione per la figlia) la liquidazione di una
anticipazione sul trattamento di fine rapporto, pari alla misura del
70% -, il TAR per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con
ordinanza emessa il 26 maggio 1998, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2120 cod. civ., dell'art. 26
(settimo comma) del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione
del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore
dei dipendenti civili e militari dello Stato), dell'art. 4 (sesto
comma) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica), dell'art. 2,
comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), "nella parte in cui
escludono i pubblici dipendenti dal beneficio della concessione
dell'anticipazione nella misura massima del 70% sul trattamento di
fine rapporto, ricorrendo i casi tipici individuati dall'art. 2120
del codice civile, ed in particolare dal comma 8, lett. b) beneficio
riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti del settore privato";
che il rimettente afferma l'infondatezza della domanda, in
ragione sia dell'esplicito divieto sancito dal combinato disposto dei
censurati artt. 4 della legge n. 297 del 1982 e 26, settimo comma,
del d.P.R. n. 1032 del 1973, sia dell'impossibilità di applicare
nella fattispecie quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge
n. 335 del 1995, il quale, relativamente ai dipendenti pubblici in
servizio alla data del 1 gennaio 1996, demanda alla contrattazione
collettiva le modalità di omogeneizzazione con i privati del
trattamento di fine rapporto;
che, secondo il rimettente, l'esclusione dal detto beneficio dei
pubblici dipendenti è, innanzitutto, lesiva degli artt. 2, 3 e 36
della Costituzione perché ingiustificatamente discriminatoria a loro
danno, soprattutto nell'attuale momento caratterizzato dalla linea di
tendenza della "privatizzazione" del rapporto, resa evidente nella
materia previdenziale proprio dal menzionato art. 2, comma 5, della
legge n. 335 del 1995, il quale equipara il trattamento di fine
rapporto per i dipendenti pubblici assunti a partire dal 1 gennaio
1996 a quello previsto per i lavoratori privati (con disposizione
che, sotto altro aspetto, fa risultare altrettanto discriminatorio e
irragionevole il rinvio ad un'ulteriore disciplina - di fonte
contrattuale o legislativa - esclusivamente per i dipendenti pubblici
in servizio alla predetta data);
che inoltre - sempre secondo il rimettente - le denunciate norme
contrastano con l'art. 47, secondo comma, Cost., in quanto consentono
di dare rilevanza e attuazione concreta alla garanzia costituzionale
del diritto all'abitazione solo nei confronti dei lavoratori privati,
ai quali è assicurata una chance in più rispetto ai pubblici
dipendenti;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza
della sollevata questione.
Considerato che il rimettente prospetta i suoi dubbi di
legittimità costituzionale muovendo dal presupposto che la linea di
tendenziale armonizzazione del trattamento di fine rapporto dei
lavoratori pubblici e dei lavoratori privati - legislativamente
affermata, nel contesto della "privatizzazione" del rapporto di
pubblico impiego, dall'art. 2, commi 5-8, della legge n. 335 del
1995 - renda ormai non più giustificabile l'esclusione, per i primi,
della possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento
medesimo; con conseguente violazione, dunque, del principio di
uguaglianza, sia sotto il profilo di una deteriore tutela retributiva
e previdenziale sia sotto il profilo di una discriminata attuazione,
in concreto, del diritto all'abitazione;
che, così, esso rimettente - pur riconoscendo che la disciplina
del rapporto d'impiego degli Avvocati dello Stato rimane estranea
alla contrattazione collettiva - trascura di considerare che tale
categoria di dipendenti è stata espressamente sottratta al regime
stesso di privatizzazione (v. artt. 2, lettera e), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, e 2, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29) e, quindi, mantiene la sua peculiarità
ordinamentale;
che tanto basta per escludere la supposta omogeneità rispetto
all'indicato tertium comparationis e, dunque, l'asserita lesione del
principio di uguaglianza;
che, d'altronde, la mancata estensione dell'anticipazione in
esame non può di per sé costituire alcun'altra delle prospettate
offese al dettato costituzionale, rientrando nella piena
discrezionalità del legislatore dimensionare la portata
dell'istituto, il quale - come questa Corte ha già avuto occasione
di affermare - legittimamente può essere addirittura non previsto
affatto (sentenza n. 142 del 1991);
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2120 del codice civile, dell'art. 26
(settimo comma) del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione
del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore
dei dipendenti civili e militari dello Stato), dell'art. 4 (sesto
comma) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica), dell'art. 2,
comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata - in
riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, della
Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
- sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte