Ordinanza n. 90/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 r.d. 16
marzo 1942, n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 12 aprile
1986 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra
l'Esattoria civile di Milano e il fallimento s.r.l. Officine
Meccaniche Bruno Spinelli, iscritta al n. 468 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª
serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che
1. - Con ordinanza emessa il 12 aprile 1986 (notificata il 29
dello stesso mese e comunicata il succcessivo 8 maggio; pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.16, 1ª serie speciale, del 24 settembre
1986 e iscritta al n. 468 R.O. 1986) sul ricorso proposto oltre il
termine di quindici giorni di cui all'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n.
267 dalla Esattoria comunale di Milano gestita dalla Cariplo al fine
di conseguire l'ammissione con privilegio allo stato passivo del
fallimento della s.r.l. Officine Meccaniche Bruno Spinelli, il
Tribunale di Monza ha giudicato in riferimento agli artt. 3 co. 1 e
24 co. 2 Cost. non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
nella parte in cui prevede che il termine per la opposizione decorra
dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria.
2. - Nell'adunanza in camera di consiglio del 25 febbraio 1987,
alla quale la deliberazione dell'incidente è stata assegnata per non
essersi costituite in questa sede le parti del giudizio a quo, il
giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato che:
3. - Con sent. 22 aprile 1986, n. 102, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 co. 1 r.d. 16 marzo
1942, n. 267, nella parte in cui statuisce che i creditori esclusi o
ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni
dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione
della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore
deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno
presentato domanda di ammissione al passivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale - già dichiarata fondata con sent. 102/1986 dell'art.
98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui statuisce che
i creditori esclusi possono proporre opposizione entro quindici
giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di
ricezione della raccomandata con la quale il curatore deve dare
notizia del deposito ai creditori che han presentato domanda di
ammissione al passivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte