Ordinanza n. 905/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 25d.P.R. 834/1981
- art. 1legge 533/1981
- art. 17legge 656/1986
- art. 116d.P.R. 834/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di
pensione di guerra), nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30
dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di
guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge
23 settembre 1981, n. 533) e modificato dall'art. 17 della legge 6
ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle
pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1987
dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Angeli Giovanna, vedova
Korosec, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Korosec Fortunato Viliem ed
altro, riassuntori del ricorso, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, nel procedimento promosso con
ricorso in data 17 dicembre 1971 da Angeli Giovanna, quale vedova di
Korosec Egidio, diretto ad ottenere la pensione di guerra negatale
con decreto n. 2.837.947 del 15 luglio 1957, consegnato il 22 marzo
1958, ha sollevato, con ordinanza del 13 marzo 1987 (R.O. n. 273/87),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del T.U. 23
dicembre 1978, n. 915, non solo nel testo sostituito dall'art. 25 del
d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ma anche in quello modificato al
primo comma dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella
parte in cui prevede il termine quinquennale di prescrizione del
diritto a pensione, decorrente dalla notifica del provvedimento
stesso o dalla consegna dell'atto se la notifica è fatta a mezzo
posta;
che la questione è sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,
per la disparità di trattamento che si verifica rispetto al caso
delle pensioni civili e militari, per le quali l'art. 5 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 prevedeva la imprescrittibilità del diritto
al trattamento di quiescenza diretto o di riversibilità, e rispetto
a quello del risarcimento dei danni patrimoniali per i quali l'art.
2946 cod. civ. prevede, se non si rientra nelle fattispecie riduttive
dell'art. 2947, la prescrizione decennale; disparità di trattamento
tanto più grave, alla luce del precetto costituzionale (art. 52
Cost.), secondo cui la difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino ed il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei
modi stabiliti dalla legge;
che nel giudizio si è costituita la parte privata la quale,
anche con successiva memoria, ha insistito nel senso della fondatezza
della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che, invece, ha
concluso in senso opposto;
Considerato che questa Corte ha già ritenuto la insussistenza
dell'eccepita disparità di trattamento in quanto la disciplina delle
pensioni ordinarie civili e militari non può trovare applicazione
per le pensioni di guerra, attesa la differenza ontologica dei
rispettivi trattamenti (v. sent. n. 125 del 1985) ed ha, pertanto,
dichiarato non fondata la questione;
che con l'ordinanza del giudice a quo non sono stati dedotti
profili nuovi, idonei a fondare un mutamento della suddetta
decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nel testo
sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834
(Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione
della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n.
533) e modificato dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656
(Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., dalla Corte dei
Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:905 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte