Ordinanza n. 91/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1986 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 334Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
usata come parametro
citata
- art. 334legge 103/1975
- art. 183legge 848/1955
- art. 195legge 848/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e
334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ("Approvazione del T.U. delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni") i primi due nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103 ("Norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva") promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre
1984 dal Tribunale di Mantova, il 24 novembre 1984 dal Pretore di
Chieri, il 29 novembre 1984 dal Pretore di Taggia, il 7 ottobre 1983
dal Pretore di Castiglione delle Stiviere, il 12 giugno 1984 dal
Pretore di Ficarolo, il 18 febbraio 1985 dal Pretore di Parma, il 28
febbraio 1984 dal Pretore di Ficarolo, il 16 maggio 1985 dal Pretore di
Ivrea, il 18 aprile 1985 dal Pretore di Regalbuto, il 12 giugno 1985
dal Pretore di Calitri, il 27 giugno 1985 dal Pretore di lvrea,
iscritte rispettivamente al n. 1289 del registro ordinanze 1984; ai nn.
294, 320, 321, 328, 345, 507, 509, 540, 576 e 709 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 61 bis, 232 bis, 238 bis, 261 bis, 256 bis e 302 bis dell'anno
1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Tribunale di Mantova
e i Pretori di Chieri, Taggia, Castiglione delle Stiviere, Calitri,
Regalbuto, Ficarolo, Parma e Ivrea hanno denunciato gli artt. 183 e 195
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
che il Tribunale di Mantova e i Pretori di Chieri, Taggia,
Regalbuto, Ficarolo e Parma hanno esteso l'impugnativa all'art. 334
(erroneamente indicato come 336 nella prima ordinanza del Pretore di
Ficarolo) del medesimo d.P.R. n. 156 del 1973;
che tutti i giudici a quibus (tranne il Pretore di Chieri) hanno
prospettato la violazione dell'art. 3 della Costituzione argomentando
che le predette disposizioni contrastino col principio di eguaglianza
in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione
o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, laddove
(a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte) nessuna pena
è prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di
impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale: e
ciò, nonostante quest'ultima sia attività di gran lunga più
rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere
ritenuto più grave;
che il Pretore di Chieri, da parte sua, ha ravvisato la ragione del
contrasto - con il medesimo parametro costituzionale dell'art. 3 -
nella stessa "permanenza di un obbligo di concessione per l'esercizio
di impianti radioelettrici di debole potenza, in presenza di una
dichiarata liberalizzazione dell'esercizio di impianti di ben maggiore
potenza e diffusività, quali sono quelli radioelettrici e televisivi";
che i Pretori di Chieri, Taggia e Ficarolo hanno ritenuto violato
l'art. 21, e gli stessi Pretori di Ficarolo e Taggia, unitamente al
Pretore di Parma, hanno ipotizzato una parallela violazione dell'art.
27 della Costituzione;
che infine il solo Pretore di Taggia ha ipotizzato la vulnerazione
dell'art. 10 Cost. in relazione all'art. 10 della Convenzione
internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa
esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, che garantisce la
libertà di espressione e di comunicazione del proprio pensiero;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, eccependo la manifesta infondatezza delle questioni
sollevate.
Considerato che le questioni proposte sono identiche od analoghe,
talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che questioni sostanzialmente identiche sono già state dichiarate
infondate in relazione all'art. 3 ed all'art. 21 Cost. dalla sentenza
n. 237 del 1984, in base all'assorbente rilievo che il principio di
eguaglianza (in relazione alla libera manifestazione del pensiero)
"viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello
naturale, assumendo la situazione anomala, determinata dalla inerzia
del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, come
metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa
denunziata, che vuole l'istallazione e l'esercizio degli impianti di
telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione
governativa"; ed inammissibili in relazione all'art. 27 (terzo comma)
Cost., in quanto l'invocato parametro "si riferisce propriamente alla
esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di
legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena
edittale, la cui determinazione è rimessa alla valutazione
discrezionale del legislatore";
che le stesse questioni sono state poi dichiarate manifestamente
infondate in relazione all'art. 3 Cost. con successive ordinanze nn.
23, 77, 294/85, manifestamente infondate in relazione all'art. 21 e
manifestamente inammissibili in riferimento all'art. 27 Cost. con
l'ord. n. 23 cit.;
che d'altra parte, anche in relazione al parametro dell'art. 10
Cost., l'impugnativa dei richiamati artt. 183 e 195 d.P.R. n. 156 cit.
è destituita di qualsiasi fondamento perché - pur prescindendo dalla
considerazione che il supposto contrasto con la legge 4 agosto 1955, n.
848, di esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, darebbe pur sempre luogo alla violazione di una legge
nazionale e non di una norma internazionale, quale necessaria per
ritenere vulnerato l'art. 10 Cost. - sta di fatto che la garanzia della
libertà di espressione e di comunicazione del pensiero, come enunciata
nella predetta Convenzione, è meramente riaffermativa (e in termini
anzi più riduttivi) della analoga tutela sancita dall'art. 21 della
Costituzione che non risulta nella specie pregiudicata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art.
27 Cost., dai Pretori di Ficarolo, Taggia e Parma con le ordinanze in
epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dei predetti artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10 e 21 Cost.,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte