Ordinanza n. 91/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 751/1976
- art. 4legge 114/1977
- art. 5legge 114/1977
- art. 17legge 114/1977
- art. 20legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 15d.P.R. 597/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e
riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt.
4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dalla
Commissione Tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso
proposto da Bertagno Giuseppe contro l'Ufficio Imposte Dirette di
Pordenone, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di
Pordenone, sul ricorso presentato da Bertagno Giuseppe contro
l'iscrizione a ruolo per IRPEF e ILOR relativa all'anno 1982 e
relativi oneri accessori, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre
1976, n. 751, 4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977,
n. 114, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 in riferimento
agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione;
che dette norme sono censurate nella parte in cui, stabilendo,
ai fini dell'IRPEF, l'imputazione del reddito al soggetto che lo
produce, con esclusione dalla categoria dei soggetti d'imposta dei
familiari di questo sprovvisti di redditi propri, hanno l'effetto di
impedire al primo la deduzione - se non in misura fissa - degli oneri
sopportati nell'interesse dei secondi, ed in particolare prescrivono
che gli interessi passivi corrisposti per la casa di abitazione della
famiglia non possono essere dedotti dal reddito complessivo del
nucleo familiare e, quindi, anche dal reddito del coniuge che li ha
effettivamente sostenuti, ma soltanto da quello del coniuge
intestatario del bene; che, ad avviso dell'organo remittente, il
coniuge convivente risulta discriminato nei confronti di quello
separato, al quale è consentito dedurre interamente l'assegno
corrisposto; che, inoltre, il sistema fiscale denunciato è in
contrasto con il regime civilistico ispirato, dopo la riforma del
diritto di famiglia, al principio della comunione dei beni tra i
coniugi;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la
inammissibilità o manifesta infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata
(sentenza n. 76 del 1983) e, successivamente, manifestamente
infondata (ordinanza n. 114 del 1989) la questione ora sollevata;
che non sono dedotti motivi nuovi sui quali possa fondarsi una
diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre
1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte
sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre
disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4, 5, primo comma,
17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), degli
artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in
riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione,
sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Pordenone
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte