Ordinanza n. 910/1988
Altra decisione · depositata il 26/07/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 832/1986
usata come parametro
citata
- art. 1591Codice civile
- art. 1d.l. 708/1986
- art. 1-bisd.l. 26/1988
- art. 1d.l. 8/1987
- art. 4-bisd.l. 8/1987
- art. 1-bisd.l. 8/1987
- art. 13-quaterd.l. 8/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio
1987, n. 15 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), promosso
con ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dal Pretore di Bettola nel
procedimento civile vertente tra Guglielmetti Luigi e Gioia Giuseppe
iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Gioia Giuseppe nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Paolo Barile e Corrado Sforza Fogliani per
Gioia Giuseppe e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
che nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione di un
provvedimento di rilascio di un immobile destinato ad uso
commerciale, per il quale la proroga legale del contratto di
locazione era cessata il 30 luglio 1984 in seguito alla sentenza n.
108 del 1986 di questa Corte, il Pretore di Bettola ha sollevato, con
ordinanza del 30 gennaio 1987, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del d.l. 9 dicembre 1986 n. 832,
convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15, in riferimento agli artt.
3 e 42 Cost.;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunziata, in
quanto differisce di nove mesi (o di dodici mesi per le locazioni
alberghiere) la data dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di
immobili adibiti ad uso non abitativo, fissata ai sensi dell'art. 56
della legge n. 392 del 1978, ha introdotto surrettiziamente,
mascherandola sotto specie di una disposizione incidente sul momento
esecutivo, una nuova proroga dei rapporti di locazione non più
compatibile, secondo quanto statuito dalla sentenza sopra citata, con
la tutela costituzionale del diritto di proprietà dei locatori, ai
quali viene impedito il recupero della disponibilità del bene
nonostante la cessazione del rapporto di locazione;
che la norma denunziata è ritenuta contrastante anche con
l'art. 3 Cost., in quanto discrimina tra situazioni identiche in
dipendenza unicamente della data di pronuncia del provvedimento di
rilascio;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il locatore
Di Gioia Giuseppe aderendo alle censure formulate nell'ordinanza di
rimessione, e poi ampiamente sviluppandole in una memoria;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il
rigetto della questione sul riflesso che il decreto censurato è
intervenuto, col diverso strumento della proroga degli sfratti, per
far fronte a una situazione di emergenza, prodotta dalla
dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme della legge n.
118 del 1985, la quale ha determinato la reviviscenza di numerosi
provvedimenti di rilascio per finita locazione e l'accumulo di nuove
domande di rilascio per la scadenze già verificatesi e ritornate in
vigore;
Considerato che, essendo stata l'esecuzione dal provvedimento de
quo fissata per il giorno 28 novembre 1986 (con sentenza del 29
ottobre 1986), il differimento disposto dalla norma impugnata è
cessato il 28 agosto 1987;
che successivamente è intervenuto il d.l. 25 settembre 1987 n.
393, convertito in legge 25 novembre 1987 n. 478, che ha sospeso
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di
immobili adibiti ad uso non abitativo fino al 31 ottobre 1987,
disponendo inoltre, all'art. 2, che il conduttore per il periodo di
occupazione dell'immobile intercorso tra la data di scadenza del
regime transitorio previsto dalla legge n. 392 del 1978 e la data
fissata dal giudice per il rilascio non è tenuto al risarcimento dei
danni moratori ex art. 1591 cod. civ.;
che, da ultimo, una nuova proroga degli sfratti, originariamente
limitata agli immobili adibiti ad uso abitativo, è stata disposta,
per i comuni di cui all'art. 1, primo comma, del d.l. 29 ottobre 1986
n. 708, convertito in legge 23 dicembre 1986 n. 899, dal d.l. 8
febbraio 1988 n. 26, poi integrato dalla legge di conversione 8
aprile 1988 n. 108 con due norme concernenti anche gli immobili
destinati ad uso non abitativo: l'art. 1- bis che estende a tali
immobili la proroga al 31 dicembre 1988 dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio disposta dall'art. 1, e l'art. 4- bis, il
quale aggiunge che "gli artt. 1 e 1- bis si applicano nei comuni di
cui all'art. 13- quater, commi 3 e 4, del d.l. 26 gennaio 1987 n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 120";
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice
a quo perché valuti, anche alla luce delle norme sopravvenute, se
permanga la rilevanza della questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bettola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:910 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte