Ordinanza n. 92/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 177/1976
- art. 12legge 177/1976
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della
legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore
pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del
trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza) promosso con ordinanza
emessa il 24 giugno 1980 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto
da Collaceto Ferdinando iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1981
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83
dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione di Collaceto Ferdinando nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli
artt. 8 e 12 della l. 29 aprile 1976, n. 177;
che nell'ordinanza di rimessione si deduce che essi contrastano
con il principio di uguaglianza, in quanto determinano il trattamento
di quiescenza spettante ai pensionati cessati dal servizio
anteriormente alla concessione dell'assegno perequativo pensionabile
e di altri assegni similari (istituiti con leggi 15 novembre 1973, n.
734; 27 ottobre 1973, n. 628; 30 luglio 1973, n. 477; 30 novembre
1973, n. 766; 16 novembre 1973, n. 728; 27 dicembre 1973, n. 851 e 16
febbraio 1974, n. 57), in misura meno favorevole di quella
riconosciuta ai pensionati che siano cessati dal servizio dopo
l'attribuzione di detti assegni;
che la parte privata, costituitasi, ha chiesto che questa Corte
sollevi pregiudizialmente dinanzi a sé questione
di legittimità costituzionale delle su dette leggi istitutive
dell'assegno perequativo e di altri assegni consimili - nella parte
in cui ne escludono la corresponsione a coloro che fossero già
pensionati - in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
Considerato che non sussistono le condizioni per sollevare tale
questione, mancando di quel carattere di pregiudizialità - rispetto
alla questione proposta dal giudice a quo - necessario a tal fine a
norma dell'art. 23 della
l. 11 marzo 1953, n. 87 (cfr. da ultimo Corte cost. 14 gennaio 1986,
n. 1);
Considerato altresì che questa Corte, con sentenza 15 dicembre
1980, n. 156 ha già ritenuto non fondata questione analoga a quella
sollevata dal giudice a quo, in quanto la normativa impugnata non è
arbitraria, ma è espressione di quella discrezionalità legislativa
nella materia più volte ribadita (anche successivamente a tale
decisione) da questa Corte (da ultimo sentenza 17 dicembre 1985, n.
349);
che non sono stati addotti motivi che possano condurre ad una
diversa decisione, in riferimento alle norme denunciate;
Visti gli artt. 26, terzo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 8 e 12 l. 29 aprile 1976, n. 177
(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del
personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
di previdenza), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in
riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte