Ordinanza n. 92/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 1338/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto
comma, in relazione al quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n.
1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 22 settembre 1982 dal Tribunale di
Brescia nei procedimenti civili vertenti tra gli eredi di Danzini
Pietro ed altri e Sardano Giuseppe e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 759
e 760 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 60 prima serie speciale dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 16 settembre 1982 dal Tribunale di
Brescia nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Ghirardi
Luigi ed altra, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione degli eredi di Danzini Pietro ed
altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con tre analoghe ordinanze
emesse, le prime due il 22 settembre 1982 e la terza il 16 settembre
1982 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo e
quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto
1962, n. 1338, in relazione al quarto comma dello stesso articolo,
nella parte in cui preclude al lavoratore, al fine di ottenere la
costituzione della rendita vitalizia, di provare con mezzi diversi da
documenti di data certa il pregresso rapporto di lavoro, la sua
durata e la retribuzione percepita;
che in due dei tre giudizi di costituzionalità è intervenuta
l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, instando per la declaratoria di manifesta
infondatezza della sollevata questione;
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è stata già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, con sentenza n. 26 del 1984 e che in questa sede non
vengono prospettati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli
già in precedenza esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, quinto comma, legge 12 agosto 1962 n.
1338, in relazione al quarto comma dello stesso articolo, sollevata
dal Tribunale di Brescia, in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38,
secondo e quarto comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte