Ordinanza n. 92/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 10legge 357/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e
18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 9 maggio 1996
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione
Emilia-Romagna, il 12 ottobre 1995 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la regione Puglia e il 12 ottobre 1995-17 luglio
1996 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione
Liguria, rispettivamente iscritte ai nn. 977, 1019 e 1260 del
registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 41 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Andriani Giovanni ed altri nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
regione Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il 9 maggio 1996, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica), ove si prevede per i dipendenti con
un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni, le cui dimissioni
siano state accolte dopo il 15 ottobre 1993, la riduzione del
trattamento pensionistico in proporzione degli anni mancanti al
raggiungimento di detto requisito contributivo secondo determinate
percentuali fissate dalla stessa legge;
che, a giudizio della Corte rimettente, le norme censurate si
porrebbero in contrasto con l'art. 3 Cost.: a) per avere, in
generale, disciplinato in maniera identica situazioni fra loro
differenziate, in quanto regolate da specifiche disposizioni
settoriali; b) per avere discriminato - con riguardo alla posizione
del ricorrente nel giudizio a quo, ex docente - situazioni analoghe
all'interno del comparto scolastico, per effetto della previsione di
un concreto agire rimesso alla mera discrezionalità della pubblica
amministrazione, mediante la prefigurazione in capo a questa di un
adempimento (accettazione delle dimissioni) legato ad una data
(quella del 15 ottobre 1993), che, al momento dell'entrata in vigore
della legge, o era già stato casualmente compiuto, ovvero non
avrebbe più potuto esserlo in tempo utile; c) per non avere tenuto
conto della peculiare posizione giuridica del personale della scuola,
il quale, a norma dell'art. 10 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 417 del 1989, viene
necessariamente collocato a riposo solo all'inizio dell'anno
successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa
istanza, qualora la stessa sia stata proposta entro il mese di marzo;
che, secondo la prospettazione, le norme de quibus violerebbero,
altresì: d) l'art. 24 Cost., per la sostanziale vanificazione, in
ragione della natura retroattiva della norma, che ha introdotto un
termine già spirato al momento della sua entrata in vigore, della
possibilità di tutela degli interessi legittimi e dei diritti del
personale interessato; e) gli artt. 36 e 38 Cost., per aver
sostanzialmente rimesso alla discrezionalità amministrativa la
determinazione stessa della misura dell'obbligazione pensionistica,
condizionandola a seconda del tempestivo provvedere dell'ufficio
competente; f) l'art. 97 Cost., in ragione della fissazione di un
termine già trascorso, con conseguente attribuzione alla pubblica
amministrazione, senza motivo né garanzia di controllo e di tutela
da parte dell'interessato, del potere di applicare immotivatamente un
regime previdenziale non richiesto dal lavoratore ed a questi più
sfavorevole;
che in altro analogo giudizio, ugualmente promosso da ex docenti
della scuola, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
regione Puglia, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 29 agosto 1996), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 18, della citata
legge n. 537 del 1993, per contrasto con l'art. 3 Cost., data
l'irrazionale estensione anche nei confronti del personale della
scuola - al quale si applica il menzionato peculiare procedimento di
presentazione, accoglimento e decorrenza delle dimissioni - della
rilevanza della data di accettazione delle dimissioni, quale momento
di discrimine per l'applicazione della disciplina pensionistica più
sfavorevole;
che, in altro giudizio, promosso da una ex dipendente delle
Poste, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione
Liguria, con ordinanza emessa il 17 luglio 1996, ha, anch'essa,
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma 18, della citata legge n. 537 del 1993, per contrasto: a) con
l'art. 3 Cost., essendo irragionevole e fonte di disparità di
trattamento, per dipendenti in possesso di identici requisiti ai fini
pensionistici, affidare alla pubblica amministrazione la libertà di
influire sul loro regime pensionistico a seconda che essa stessa
abbia accolto o meno la domanda di collocamento a riposo; b) con
l'art. 97 Cost., potendo l'amministrazione procurare, con
comportamenti non censurabili, ingenti danni o indebiti vantaggi, sol
procrastinando ovvero tempestivamente accogliendo le domande di
pensionamento anticipato;
che nel giudizio promosso dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la regione Puglia, si sono costituiti i
ricorrenti nel giudizio a quo, insistendo per la dichiarazione di
incostituzionalità della norma censurata, per le ragioni formulate
nell'ordinanza di rimessione;
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle
questioni, sostenendo la ragionevolezza del riferimento normativo
alla data di accoglimento delle dimissioni (con ciò escludendo ogni
differenza tra il personale della scuola ed il restante personale
dello Stato), in base ad una scelta operata dal legislatore
nell'ottica di dissuasione dei pensionamenti anticipati;
Considerato che le diverse questioni, coinvolgenti la stessa
disciplina, debbono essere riunite e congiuntamente decise;
che, successivamente all'emissione delle tre ordinanze di
rimessione de quibus, questa Corte, con sentenza n. 417 del 1996, ha
già dichiarato non fondate questioni di costituzionalità
sostanzialmente identiche a quelle prospettate in questa sede;
che, in particolare, la Corte ha sottolineato come - nell'a'mbito
del graduale processo di radicale riconsiderazione del trattamento di
anzianità, realizzato dal legislatore al fine ineludibile di
stabilizzare l'andamento tendenziale della spesa previdenziale,
attraverso la previsione di disincentivi alla pratica delle
dimissioni volontarie prima del raggiungimento dell'anzianità
contributiva minima trentacinquennale - l'adozione della data di
accoglimento delle dimissioni, quale discrimine oggettivo tra il
vecchio e nuovo regime, trovi plausibile spiegazione, sul piano
giuridico, nella natura costitutiva del relativo provvedimento
amministrativo (rispetto al quale la volontà del dipendente
rappresenta soltanto il presupposto) e nel conseguente effetto
estintivo del rapporto di pubblico impiego;
che deve essere qui ribadito come l'univocità della scelta di
privilegiare tale momento temporale, cui è estraneo qualsiasi
riferimento alla decorrenza delle dimissioni, sia dunque idonea ad
escludere tanto la prospettata disparità di trattamento tra
personale appartenente a comparti diversi del pubblico impiego,
quanto, in ultima analisi, la sussistenza di quelle manifeste ragioni
di irrazionalità ovvero di quelle discriminazioni prive di
fondamento giuridico, che sole potrebbero consentire di sindacare
l'ampio potere discrezionale riservato al legislatore in materia (v.
sentenza n. 185 del 1995);
che, d'altra parte, nella menzionata sentenza n. 417 del 1996, è
stato riaffermato - con ciò escludendo ulteriormente la
configurabilità delle prospettate violazioni agli artt. 3 e 97 Cost.
- il principio dell'irrilevanza, in termini di verifica della
costituzionalità della norma, delle eventuali disparità di mero
fatto, derivanti da circostanze contingenti ed accidentali,
riferibili non già alla norma considerata nel suo contenuto
precettivo, ma semplicemente alla sua applicazione concreta;
che, inoltre, è stato dalla Corte ritenuto insussistente il
vulnus agli artt. 36 e 38 Cost., in quanto la posizione del soggetto
viene adeguatamente garantita dalla specifica norma di salvaguardia
di cui al comma 19 del censurato art. 11: per cui la decurtazione
prevista dal comma 16 deriva da un pensionamento cui l'interessato
perviene per sua libera e consapevole scelta, prima nel presentare le
dimissioni e poi nel non revocarle ovvero nel non richiedere la
riammissione in servizio, con la qualifica e l'anzianità maturata
all'atto di collocamento a riposo, nonché con la facoltà di
riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della
quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali;
che, infine, a fronte delle considerazioni sin qui svolte, si
palesa come inappropriato il riferimento all'art. 24 Cost. (unico
parametro nuovo evocato dalla sezione giurisdizionale per la regione
Emilia-Romagna della Corte dei conti): infatti la retroattività
della norma - in quanto conforme e funzionale al generale ed adeguato
disegno perseguito dal legislatore, nella rappresentata ottica
dissuasiva dei pensionamenti anticipati - non contrasta con il
diritto di azione e di difesa, poiché, operando sul piano delle
fonti, non esclude né comprime la tutela giurisdizionale delle
posizioni giuridiche di cui il soggetto è titolare (cfr. sentenze n.
455 del 1992 e n. 155 del 1990);
che, pertanto, in mancanza di nuovi argomenti che possano indurre
a discostarsi dalla decisione presa, le questioni devono essere
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38
e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni
giurisdizionali per le regioni Emilia-Romagna, Puglia e Liguria, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte