Ordinanza n. 92/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 128legge 1827/1935
usata come parametro
citata
- art. 547Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con
ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Montanari
Vittorio e Sala Federico ed altro, iscritta al n. 652 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, 1ª serie speciale, n. 45 dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione
presso terzi il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, in riferimento
agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione;
che nel giudizio a quo il creditore ha proceduto al
pignoramento della pensione erogata al debitore da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e che quest'ultimo
ha fornito la dichiarazione positiva di cui all'art. 547 del codice
di procedura civile;
che, ad avviso del rimettente, in base al quadro normativo
vigente le pensioni non sono pignorabili se non per crediti di natura
alimentare, e ciò a seguito della sentenza n. 1041 del 1988 di
questa Corte;
che detta limitazione, almeno in riferimento alla soglia di
un quinto, pare al giudice a quo in contrasto con gli invocati
parametri costituzionali, qualora il credito per il quale si procede
ad esecuzione forzata sia originato da un pregresso rapporto di
lavoro (che nella specie vedeva l'attuale creditore nella posizione
di lavoratore subordinato nei confronti dell'odierno debitore),
poiché in tal caso la limitazione si risolve nell'inadeguatezza
della tutela del diritto al lavoro ed alla retribuzione, di cui agli
artt. 4, 35 e 36 della Carta fondamentale;
che tuttavia, sulla base della formulazione attuale della
norma impugnata, il giudice a quo ritiene che il vincolo del
pignoramento non possa essere mantenuto, sicché, contestualmente
alla rimessione alla Corte della presente questione, egli ha ordinato
all'INPS "di porre a disposizione del debitore esecutato tutte le
somme sottoposte a pignoramento";
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che il giudice a quo nel rimettere a questa Corte la
presente questione di legittimità costituzionale, ha
contemporaneamente ordinato all'INPS di porre a disposizione del
debitore esecutato tutte le sommesottoposte a pignoramento;
che egli, assumendo tale decisione, ha già sostanzialmente
applicato la norma impugnata, con ciò facendo venire meno il
necessario requisito della pregiudizialità che costituisce uno dei
presupposti indispensabili per la corretta rimessione della questione
incidentale di legittimità costituzionale;
che secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v. le
ordinanze n. 144, n. 94 e n. 40 del 1999), al giudice a quo è
precluso sollevare questioni di legittimità costituzionale di norme
delle quali egli abbia già fatto applicazione nel giudizio
principale, configurando siffatta scelta una ragione di manifesta
inammissibilità della questione proposta;
che, pertanto, la presente questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decretolegge 4
ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge
6 aprile 1936, n. 1155, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4,
24, 35 e 36 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte