Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6r.d.l. 1825/1924
  • art. 20legge 153/1969
  • art. 22legge 153/1969
  • art. 7legge 164/1975

citata

  • art. 7legge 843/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 6, ultimo comma, del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, 2

e 27 dell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946 (Perequazione del

trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle provincie

dell'Italia centro-meridionale), trasfuso in legge con d.P.R. 28

luglio 1960, n. 1098 (Norme per la perequazione delle retribuzioni

dei lavoratori dipendenti dalle imprese in dustriali), ai sensi della

legge 14 luglio 1959, n. 741 e 2 e 15 della legge 20 maggio 1975, n.

164 (Provvedimenti per la garanzia del salario); degli artt. 20 e 22

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), 23 della

legge 11 agosto 1972, n. 485, 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e

16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'art. 7, ultimo comma,

della legge 20 maggio 1975, n. 164, promossi con ordinanze emesse il

16 marzo 1981 dal Pretore di Siracusa, il 21 maggio 1982 dal Pretore

di Torino e il 3 aprile 1985 dal Pretore di Venezia, iscritte

rispettivamente al n. 327 del registro ordinanze 1981, al n. 681 del

registro ordinanze 1982 e al n. 504 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno

1981, n. 67 dell'anno 1983 e n. 293- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che: A) il Pretore di Siracusa, con ordinanza in data 16

marzo 1981, ha sollevato la questione incidentale di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma,

r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825; 2 e 27 dell'accordo interconfederale

23 maggio 1946 (per la perequazione del trattamento economico dei

lavoratori dell'industria nelle province dell'Italia

centro-meridionale), reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio

1960 n. 1098 (ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741); 2 e 15

della legge 20 maggio 1975 n. 164, nella parte in cui, in violazione

degli artt. 3, 4 e 35 Cost., dispone un trattamento di integrazione

guadagni diverso a seconda che si tratti di operai o impiegati ed

impone alle aziende di corrispondere soltanto agli impiegati la

differenza retributiva fra loro lo stipendio normale e l'integrazione

salariale; B) il Pretore di Torino, con ordinanza in data 21 maggio

1982, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 20 e 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153; 23 della legge 11

agosto 1972 n. 485; 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e 16 della

legge 21 dicembre 1978 n. 843, in quanto tali norme, disciplinando in

termini generali la materia del cumulo della pensione con la

retribuzione, non equiparano, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost.,

ai fini dell'operatività del divieto del cumulo stesso, il

trattamento di integrazione salariale a carico della C.I.G. alla

retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle

dipendenze di terzi; C) il Pretore di Venezia, con ordinanza in data

3 aprile 1985, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 20 maggio 1975

n. 164, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost.,

non estende a carico dell'imprenditore l'obbligo di corrispondere ai

lavoratori dipendenti, in danno dei quali siasi verificata la perdita

totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, una somma

equivalente all'importo della integrazione stessa, in tutti i casi in

cui la perdita anzidetta derivi dal mancato adempimento delle

prescrizioni contenute nell'art. 5 dalla medesima legge n. 164 del

1975 (cioè dall'inosservanza dell'obbligatoria procedura di

consultazioni sindacali);

che in tutte le tre ordinanze è completamente omesso (o

inadeguato) l'esame della rilevanza della questione;

che, in particolare, l'ordinanza sub A), pur contenendo la (mera)

affermazione della rilevanza della questione, omette qualsiasi

motivazione al riguardo, trascurando di specificare in qual modo

l'eventuale accoglimento della questione stessa, concernente il

diverso trattamento di integrazione salariale di impiegati ed operai,

possa venire ad incidere sulla normativa - operante, sul piano del

diritto privato, in materia di condizioni e limiti dell'obbligazione

retributiva che grava sul datore di lavoro - in base alla quale il

lavoratore ha, nella fattispecie, avanzato le sue pretese economiche

nei confronti dello stesso datore di lavoro;

che anche nell'ordinanza sub B) l'apodittica affermazione della

rilevanza della questione non viene vagliata in relazione all'oggetto

del giudizio, consistente nella controversia circa la sussistenza dei

requisiti per la concessione di una pensione di invalidità e non

anche circa il computo concreto degli emolumenti dovuti in relazione

a norme disciplinatrici dei limiti di cumulabilità delle pensioni

con le retribuzioni;

che, infine, l'ordinanza sub C) omette qualsiasi motivazione in

punto di rilevanza, trascurando l'orientamento giurisprudenziale

della Cassazione, secondo il quale la sospensione dell'attività

lavorativa disposta dal datore di lavoro ed il correlativo mancato

pagamento della retribuzione, configurano una ipotesi di

inadempimento di quest'ultimo, nel caso di mancato accoglimento della

domanda di integrazione salariale, con conseguente possibilità di

condanna del medesimo al pagamento della retribuzione stessa ed al

risarcimento del danno;

che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte

(ordd. nn. 109/84; 86/83; 79/83; ecc...), non è correttamente

sollevata (e va conseguentemente dichiarata inammissibile) la

questione di legittimità costituzionale, se l'ordinanza di

rimessione omette del tutto di esaminare la rilevanza o ad affermarne

apoditticamente la sussistenza, senza indicare per quali ragioni ed

in quali termini, in riferimento alla fattispecie, le norme censurate

debbono trovare applicazione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale:

A) del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma del r.d.l.

13 novembre 1924 n. 1825; 2 e 27 dell'Accordo interconfederale 23

maggio 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n.

1098; 2 e 15 della legge 20 maggio 1975 n. 164, sollevata dal Pretore

di Siracusa, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe;

B) degli artt. 20 e 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153; 23

della legge 11 agosto 1972 n. 485; 10 della legge 3 giugno 1975 n.

160 e 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Torino con

l'ordinanza in epigrafe;

C) dell'art. 7, ultimo comma, della legge 20 maggio 1975 n. 164,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di

Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte