Ordinanza n. 94/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6r.d.l. 1825/1924
- art. 20legge 153/1969
- art. 22legge 153/1969
- art. 7legge 164/1975
usata come parametro
citata
- art. 7legge 843/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 6, ultimo comma, del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, 2
e 27 dell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946 (Perequazione del
trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle provincie
dell'Italia centro-meridionale), trasfuso in legge con d.P.R. 28
luglio 1960, n. 1098 (Norme per la perequazione delle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti dalle imprese in dustriali), ai sensi della
legge 14 luglio 1959, n. 741 e 2 e 15 della legge 20 maggio 1975, n.
164 (Provvedimenti per la garanzia del salario); degli artt. 20 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), 23 della
legge 11 agosto 1972, n. 485, 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e
16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'art. 7, ultimo comma,
della legge 20 maggio 1975, n. 164, promossi con ordinanze emesse il
16 marzo 1981 dal Pretore di Siracusa, il 21 maggio 1982 dal Pretore
di Torino e il 3 aprile 1985 dal Pretore di Venezia, iscritte
rispettivamente al n. 327 del registro ordinanze 1981, al n. 681 del
registro ordinanze 1982 e al n. 504 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno
1981, n. 67 dell'anno 1983 e n. 293- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che: A) il Pretore di Siracusa, con ordinanza in data 16
marzo 1981, ha sollevato la questione incidentale di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma,
r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825; 2 e 27 dell'accordo interconfederale
23 maggio 1946 (per la perequazione del trattamento economico dei
lavoratori dell'industria nelle province dell'Italia
centro-meridionale), reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio
1960 n. 1098 (ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741); 2 e 15
della legge 20 maggio 1975 n. 164, nella parte in cui, in violazione
degli artt. 3, 4 e 35 Cost., dispone un trattamento di integrazione
guadagni diverso a seconda che si tratti di operai o impiegati ed
impone alle aziende di corrispondere soltanto agli impiegati la
differenza retributiva fra loro lo stipendio normale e l'integrazione
salariale; B) il Pretore di Torino, con ordinanza in data 21 maggio
1982, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 20 e 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153; 23 della legge 11
agosto 1972 n. 485; 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e 16 della
legge 21 dicembre 1978 n. 843, in quanto tali norme, disciplinando in
termini generali la materia del cumulo della pensione con la
retribuzione, non equiparano, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost.,
ai fini dell'operatività del divieto del cumulo stesso, il
trattamento di integrazione salariale a carico della C.I.G. alla
retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle
dipendenze di terzi; C) il Pretore di Venezia, con ordinanza in data
3 aprile 1985, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 20 maggio 1975
n. 164, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost.,
non estende a carico dell'imprenditore l'obbligo di corrispondere ai
lavoratori dipendenti, in danno dei quali siasi verificata la perdita
totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, una somma
equivalente all'importo della integrazione stessa, in tutti i casi in
cui la perdita anzidetta derivi dal mancato adempimento delle
prescrizioni contenute nell'art. 5 dalla medesima legge n. 164 del
1975 (cioè dall'inosservanza dell'obbligatoria procedura di
consultazioni sindacali);
che in tutte le tre ordinanze è completamente omesso (o
inadeguato) l'esame della rilevanza della questione;
che, in particolare, l'ordinanza sub A), pur contenendo la (mera)
affermazione della rilevanza della questione, omette qualsiasi
motivazione al riguardo, trascurando di specificare in qual modo
l'eventuale accoglimento della questione stessa, concernente il
diverso trattamento di integrazione salariale di impiegati ed operai,
possa venire ad incidere sulla normativa - operante, sul piano del
diritto privato, in materia di condizioni e limiti dell'obbligazione
retributiva che grava sul datore di lavoro - in base alla quale il
lavoratore ha, nella fattispecie, avanzato le sue pretese economiche
nei confronti dello stesso datore di lavoro;
che anche nell'ordinanza sub B) l'apodittica affermazione della
rilevanza della questione non viene vagliata in relazione all'oggetto
del giudizio, consistente nella controversia circa la sussistenza dei
requisiti per la concessione di una pensione di invalidità e non
anche circa il computo concreto degli emolumenti dovuti in relazione
a norme disciplinatrici dei limiti di cumulabilità delle pensioni
con le retribuzioni;
che, infine, l'ordinanza sub C) omette qualsiasi motivazione in
punto di rilevanza, trascurando l'orientamento giurisprudenziale
della Cassazione, secondo il quale la sospensione dell'attività
lavorativa disposta dal datore di lavoro ed il correlativo mancato
pagamento della retribuzione, configurano una ipotesi di
inadempimento di quest'ultimo, nel caso di mancato accoglimento della
domanda di integrazione salariale, con conseguente possibilità di
condanna del medesimo al pagamento della retribuzione stessa ed al
risarcimento del danno;
che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte
(ordd. nn. 109/84; 86/83; 79/83; ecc...), non è correttamente
sollevata (e va conseguentemente dichiarata inammissibile) la
questione di legittimità costituzionale, se l'ordinanza di
rimessione omette del tutto di esaminare la rilevanza o ad affermarne
apoditticamente la sussistenza, senza indicare per quali ragioni ed
in quali termini, in riferimento alla fattispecie, le norme censurate
debbono trovare applicazione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale:
A) del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma del r.d.l.
13 novembre 1924 n. 1825; 2 e 27 dell'Accordo interconfederale 23
maggio 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n.
1098; 2 e 15 della legge 20 maggio 1975 n. 164, sollevata dal Pretore
di Siracusa, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., con
l'ordinanza in epigrafe;
B) degli artt. 20 e 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153; 23
della legge 11 agosto 1972 n. 485; 10 della legge 3 giugno 1975 n.
160 e 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Torino con
l'ordinanza in epigrafe;
C) dell'art. 7, ultimo comma, della legge 20 maggio 1975 n. 164,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di
Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte