Ordinanza n. 94/1994
Altra decisione · depositata il 15/03/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 324/1959
- art. 1legge 185/1960
- art. 14legge 185/1960
usata come parametro
citata
- art. 1legge 885/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti
economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel
testo sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960,
n. 185, dell'art. 14, primo comma, della legge 14 dicembre 1973, n.
829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1,
settimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 885 (Norme di
integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed
accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 9 luglio 1992 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi
proposti da Pognant Airassa Anna, in proprio e n. q. ed altri, contro
l'O.P.A.F.S., iscritte ai nn. 589, 590 e 591 del registro ordinanze
1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da vari
ex dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato per ottenere
il riconoscimento del loro diritto al computo dell'indennità
integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita ad
essi corrisposta dall'O.P.A.F.S. (Opera Previdenziale Assistenza
Ferrovieri dello Stato), il Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte, con tre distinte ordinanze (r.o. nn. 589, 590 e 591/93),
emesse il 9 luglio 1992 e pervenute alla Corte costituzionale il 3
settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
- in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma
della Costituzione - dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c)
della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al
personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo
sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960 n.
185, nonché dell'articolo 14, primo comma, della legge 14 dicembre
1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'articolo 1,
settimo comma, della legge 22 dicembre 1980 n. 885 (Norme di
integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed
accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato) nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale
dalla contribuzione previdenziale e dalla base di calcolo
dell'indennità di buonuscita;
che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione
delle parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
che su analoga questione la Corte si è pronunziata con sentenza
n. 243 del 1993;
che, a seguito di tale pronunzia e posteriormente alle ordinanze
di remissione è stata emanata la legge 29 gennaio 1994 n. 87,
recante "Norme relative al computo dell'indennità integrativa
speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici
dipendenti";
che la legge suddetta ha modificato la normativa impugnata,
anche con espresso riferimento agli iscritti all'Opera di previdenza
e assistenza per i ferrovieri dello Stato;
che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice
remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte