Ordinanza n. 95/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 27/1981
- art. 11legge 97/1979
- art. 12legge 97/1979
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 3legge 425/1984
- art. 4legge 425/1984
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di
magistratura), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1990 dalla
Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto
da Rossi Manlio ed altri, iscritta al n. 687 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Rossi Manlio ed altri, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,
magistrati, avvocati e procuratori dello Stato cessati dal servizio
anteriormente al 1° luglio 1983 avevano richiesto l'applicazione ai
trattamenti pensionistici del meccanismo d'incremento previsto per il
personale in servizio dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n.
27, la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, ha sollevato,
con ordinanza emessa il 21 maggio 1990, questione di legittimità
costituzionale di quest'ultima norma, per il dubbio che, nella parte
in cui non prevede anche per le pensioni tale sistema di incremento
triennale, essa vulneri gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;
che la Corte remittente, premesso di aver positivamente deciso
con sentenza parziale il problema della riliquidazione delle pensioni
dei ricorrenti sulla base dei miglioramenti economici maturati per il
personale in servizio, secondo quanto sancito dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 501 del 1988, osserva come altre
decisioni, rispettivamente delle sezioni riunite e della sezione
giurisdizionale per la Sardegna, abbiano senz'altro ritenuto che il
meccanismo d'incremento di cui è causa dovesse estendersi anche alla
pensione, in quanto retribuzione differita;
che tale orientamento non pare tuttavia condivisibile
integralmente al giudice a quo, attesa l'esistenza di un'evidente
lacuna normativa a riguardo e considerata l'impossibilità di
provvedere per il futuro;
che l'esistenza di un sistema d'adeguamento periodico degli
stipendi alla media dei miglioramenti retributivi realizzati nel
triennio da altri settori, in quanto ritenuto inapplicabile ai
pensionati, costituirebbe la premessa per una progressiva
divaricazione dei due trattamenti, di servizio e di quiescenza (in
danno di quest'ultimo), così producendosi una situazione analoga a
quella sanzionata con la sentenza n. 501 del 1988;
che ciò concreterebbe un vulnus degli artt. 36 e 38 della
Costituzione per la riduzione della piena remuneratività della
pensione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato,
nonché della proporzionalità ed adeguatezza della stessa in
relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta ricorrendo
altresì lesione del principio della parità del trattamento tra
personale in servizio e pensionati;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'infondatezza della questione sulla base del valore
meramente tendenziale del principio della coincidenza tra pensione e
retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio.
Considerato che le sezioni riunite ed alcune sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti, hanno inteso la previsione di
cui alla norma impugnata, relativa al sistema di adeguamento, come
non scindibile diacronicamente e ne hanno fatto applicazione sia per
il passato che per il futuro in sede di riliquidazione delle
pensioni;
che tale tesi si fonda su un'estensiva lettura del dispositivo
della sentenza n. 501 del 1988 di questa Corte, con riferimento
all'espressione "trattamento economico derivante dall'applicazione
degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425" (ritenuto
comprensivo dell'anzidetto adeguamento), ed è non soltanto condivisa
dal giudice a quo "in linea di principio", ma anche parzialmente
seguita nel provvedimento concessivo della completa riliquidazione
sino al 1° gennaio 1988;
che è stato anche recentemente sottolineato come il controllo
di questa Corte, riguardando la compatibilità delle leggi denunziate
con i principi della Costituzione, non può sostanziarsi in una
revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli
organi giurisdizionali cui tale attività compete (cfr. sentenza n.
456 del 1989);
che tale affermazione risulta a fortiori appropriata allorché
venga prospettata una questione a contrario volta ad ottenere una
pronuncia ripetitiva del precedente decisum costituzionale;
che, inoltre, la Corte remittente richiede una sentenza atta ad
innestare nella normativa pensionistica un meccanismo d'adeguamento
periodico concepito per il personale in servizio, attività questa -
per la varietà delle scelte possibili e la molteplicità delle
implicazioni - certamente estranea al sindacato di costituzionalità e
viceversa propria del legislatore;
che pertanto, anche sotto tale profilo, la questione è
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) - più
esattamente degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nel
testo sostituito dalla norma citata - sollevata dalla Corte dei
conti, sezione terza giurisdizionale, in relazione agli artt. 3, 36 e
38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte